Agevolazioni
Seasolar offre un servizio completo di consulenza sulle agevolazioni fiscali per gli investimenti in beni strumentali compresi gli impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, i lavori di smaltimento amianto e la posa in opera di nuove coperture.
L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
– i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 – pdf, comma 1, Tuir
– i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
– i fabbricati e le costruzioni
– i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 – pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).
L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.
Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il credito d’imposta non spetta per:
– gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento – articolo 1, Dl 34/2019)
– gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% – articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
– per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
– per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili
– per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
La fruizione può avvenire a decorrere:
– dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”
– dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.
Per informazioni chiama il nostro numero verde gratuito 800-513618
Links
MISE: Transizione 4.0
Agenzia delle Entrate: Investimenti in beni strumentali
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Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, commi da 185 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160