COMUNITA ENERGETICHE RINNOVABILI Decreto
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Dal 24 gennaio, a seguito della registrazione della Corte dei Conti e l’approvazione della Commissione europea, è in vigore l’atteso decreto che regola l’erogazione degli incentivi per le configurazioni per l’autoconsumo diffuso (CACER) e il contributo PNRR a fondo perduto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Rispetto alla versione approvata dall’UE che avevamo pubblicato lo scorso 24 novembre, l’unico cambiamento notevole sembra essere il requisito di accesso (art. 3, comma 2 lettera c): il testo entrato in vigore prevede che per accedere agli incentivi le CER debbano essere “già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio” e “nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente alle PMI”.
Entro trenta giorni saranno approvate dal ministero, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del GSE, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.
Inoltre renderà disponibili sul proprio sito documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo.
La misura
Il testo individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:
- Contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti (2 GW complessivi)
- Tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale (5 GW complessivi)
I due benefici sono tra loro cumulabili.
Le CER possono essere costituite da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale.
Le grandi imprese non possono essere membri di una Cer ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili: queste configurazioni sono equivalenti alle CER come agevolazioni, ma richiedono che gli aderenti siano nello stesso edificio e che per le aziende la partecipazione non costituisca l’attività commerciale e industriale principale.
Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere nell’area sottesa alla medesima cabina elettrica primaria (vedasi mappa interattiva delle cabine primarie nei link in basso).
Tutti gli impianti produttori di energia rinnovabile (dunque non solo il fotovoltaico) devono avere tutti i seguenti requisiti per poter essere integrati in una CER:
- potenza non superiore a 1 MW
- entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021)
- entrati in esercizio dopo la regolare costituzione della CER
- non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica
Gli incentivi
Per tutte le CER e gli autoconsumatori collettivi sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
- Tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata virtualmente
- Corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata definito dall’ARERA
Tutta l’energia rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori dunque è possibile richiedere al Gse il ritiro dedicato.
Il corrispettivo di valorizzazione definito dall’ARERA è determinato ogni anno e vale circa 8 €/MWh.
La tariffa è invece riconosciuta dal GSE per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia.
Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione di 4 €/MWh per le regioni del Centro Italia e di 10 €/MWh per quelle del Nord.
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Contributo per le CER nei piccoli Comuni
Per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti è previsto un contributo in conto capitale pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
Questi i limiti delle spese ammissibili per il contributo in conto capitale:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kWp
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kWp
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kWp
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kWp e fino a 1.000 kWp
La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale nella misura massima del 40% a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%.
Fonte: Qualenergia
Articoli
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Autoconsumo
Links
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GSE: Comunità Energetiche e Autoconsumo
GSE: Mappa interattiva delle cabine primarie
Downloads
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Decreto CER: D.M. 414 del 7/12/2023
ARERA: Delibera 727-2022-R-EEL del 27 dicembre 2022
TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) Allegato A Delibera ARERA 727-2022-R-EEL
ARERA: Determina 10/12/2020 – DMEA/EFR/6/2020
ARERA: Delibera 581-2020-R-eel
ARERA: Delibera 318-2020-R-eel
ARERA: Delibera 318-2020-R-eel-All.A
GSE: Guida Applicazione Sistemi di Produzione e Consumo
GSE: Guida all’autoconsumo per Gruppi di auto-consumatori e Comunità di energia rinnovabile
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 210