COMUNITA ENERGETICHE AUTOCONSUMO COLLETTIVO

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Il Gse ha pubblicato (11 Aprile 2022) le nuove regole tecniche e le modalità di profilazione dei dati per i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità di energia rinnovabile.
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L’aggiornamento delle regole tecniche recepisce le modifiche del quadro normativo e regolatorio di riferimento seguite alla prima pubblicazione e gli esiti della consultazione pubblica condotta dal Gse nel periodo 4 marzo 2021 – 7 aprile 2021.
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Nello specifico le novità riguardano:

  • il periodo di applicazione dell’attuale meccanismo “transitorio”, che viene esteso fino alla data di adozione, da parte del MiTE e dell’Arera, dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 8 e 32 del D.lgs. 199/2021;
  • la possibilità, introdotta con la deliberazione 581/2020 dell’Arera, di creare nuove unità di produzione nel caso di sezioni di impianto autonome, indipendenti e misurabili;
  • il recepimento delle specificazioni riportate nel D.lgs. 199/2021 circa la possibilità di partecipare alle Comunità di energia rinnovabile per tutti i consumatori, gli azionisti o i membri che possono esercitare poteri di controllo e i soggetti inclusi nelle autorità locali;
  • alcune precisazioni circa la ricomprensione nei condomìni dei cosiddetti “supercondomìni” industriali e commerciali, i contenuti minimi dello Statuto/atto costitutivo delle Comunità di energia rinnovabile e i soggetti che, seppur non facenti parte delle configurazioni, assumono rilevanza per le stesse;
  • la revisione delle modalità e tempistiche di calcolo dei contributi economici, con specifico riferimento al caso di mancata trasmissione al Gse di alcune misure, da parte del Gestore di rete.

Il documento Modalità di profilazione dei dati definisce i profili e le regole con cui il Gse ricostruisce le curve orarie di misura dell’energia elettrica nei casi in cui il Gestore di rete non sia tecnicamente in grado di raccogliere i dati orari.

I documenti sono stati approvati dall’Arera con la Determina 3/2022 – DMEA.

Con l’occasione, per aiutare i soggetti referenti a realizzare correttamente le configurazioni e a predisporre le richieste nella maniera più idonea, sono state riportate nella sezione dedicata del sito Gse i principali motivi che generano richieste di integrazione, cause di esclusione e rigetto delle istanze da parte del Gse nell’ambito della valutazione delle domande.
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Da oggi c’è dunque ufficialmente tutto per far partire queste configurazioni, introdotte a marzo 2019 con il Milleproroghe (decreto-legge 162/19, all’articolo 42bis), per anticipare in via sperimentale il recepimento della direttiva europea RED 2, che impone di agevolarle.

Le regole tecniche sono state redatte dal Gse ai sensi della Delibera ARERA 318/2020/R/eel e del Decreto MiSE del 16 settembre 2020 e sono state approvate dall’Autorità con la Determina 6/2020 – DMEA.

I soggetti referenti potranno in seguito, nelle modalità e tempistiche che verranno rese note sul sito istituzionale del Gse e comunicate al referente, completare tali istanze avendo garantita come data di decorrenza degli incentivi quella di invio dell’istanza preliminare.

L’istanza preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’Area Clienti, e utilizzando l’applicazione “SPC – Sistemi di Produzione e Consumo“.

Alla data di invio dell’istanza preliminare, la configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio dovrà già possedere tutti i requisiti previsti nelle Regole Tecniche e dovranno già essere stati sottoscritti tutti i mandati al soggetto referente da parte dei clienti finali e produttori facenti parte o che rilevano ai fini della configurazione e, nel caso di gruppi di auto-consumatori e laddove ne ricorrano le circostanze, le liberatorie degli eventuali clienti finali non facenti parte della configurazione.

I premi in arrivo con il nuovo decreto saranno di 100 euro/MWh per l’autoconsumo collettivo e di 110 euro/MWh per le comunità energetiche e dureranno 20 anni. Un incentivo che va a sommarsi alle componenti della bolletta restituite secondo la delibera Arera e al risparmio sul costo dell’energia.

Comunità energetica e autoconsumo collettivo: differenze e somiglianze

Indicativamente, la legge descrive l’autoconsumatore collettivo come un unico cliente finale, titolare di un unico punto di connessione alla rete, che opera in siti “ubicati entro confini definiti”, nel cui ambito l’energia rinnovabile viene prodotta e condivisa dai soggetti presenti entro tali confini. L’esempio più classico è il condominio, composto anche da più palazzine separate, ma tendenzialmente, potrebbe trattarsi anche di un centro commerciale o un aeroporto.

Da notare che nella configurazione dell’autoconsumo collettivo, il cliente finale può essere sia una persona fisica che una persona giuridica e che possono parteciparvi sia privati cittadini che imprese (non produttrici di energia). È anche previsto che formalmente possa essere un soggetto terzo a rappresentare il condominio, come per esempio una Energy Service Company (ESCo).

La comunità di energia rinnovabile non è limitata dalla presenza fisica sotto lo stesso tetto o nello stesso recinto condominiale ma è limitata invece dal fatto che i soggetti che la compongono devono essere serviti dalla stessa cabina di trasformazione della corrente da media a bassa tensione. Si parla di soggetti con più punti di connessione alla rete, collegati però alla stessa sottostazione, nell’ambito quindi di quartieri o sottozone di quartieri, insediamenti produttivi, piccoli paesi e cose del genere.

A differenza degli autoconsumatori collettivi, inoltre, una comunità di energia rinnovabile, pur potendo essere composta anche da privati, oltre che da aziende, amministrazioni pubbliche, terzo settore, ecc., deve configurarsi necessariamente come soggetto giuridico autonomo.

Altra grande ed evidente differenza fra le due categorie è legata all’entità dell’incentivo: 100 € per MWh autoprodotto e immediatamente consumato nel caso dell’autoconsumatore collettivo e 110 € per MWh autoprodotto e immediatamente consumato da parte della comunità energetica. In entrambi i casi l’incentivo avrà una durata di 20 anni.

La differenza di 10 euro fra le due configurazioni ha due motivazioni: una è legata al fatto che il modo in cui sono strutturate le comunità ha costi amministrativi e di gestione un po’ più alti, coperti quindi da un incentivo lievemente più alto, così da equiparare la remunerazione reale delle due configurazioni; l’altra è legata al giudizio che le comunità energetiche dovrebbero avere un potere di coinvolgimento sociale leggermente maggiore rispetto ai condomìni e si è quindi ritenuto di offrire loro un incentivo leggermente più alto.

Delineate queste differenze, il funzionamento degli incentivi del MISE è sostanzialmente molto simile per entrambe le configurazioni.

Esempio pratico: condominio in autoconsumo collettivo

Come esempio generalmente applicabile sia all’autoconsumo collettivo che alle comunità energetiche, descriviamo la situazione di un condominio che decida di installare un impianto fotovoltaico da 20 kWp per l’autoconsumo collettivo.

Dal punto di vista tecnico, installare e manutenere un impianto FV per un singolo privato o per l’autoconsumo di un intero condominio è la stessa cosa.

Solo che invece di dimensionare l’impianto sul solo profilo di consumo del singolo privato si dovranno sommare i diversi profili di consumo di tutti i condòmini – sul solo consumo diurno nel caso di un impianto FV senza accumulo, sul consumo complessivo diurno e notturno nel caso di un impianto con sistema di accumulo.

Riportiamo la simulazione di Ricerca Sistema Energetico (RSE) per un condominio composto da 8 famiglie, che abbia spazio sufficiente sul tetto o su pensiline del parcheggio. Parliamo di circa 150-200 mq a seconda che i moduli siano posati su una superficie piana o inclinata per installare un impianto da 20 kWp, senza accumulo, a un costo che possiamo stimare in 24.000 euro (1.200€/kWp).

Ammettiamo che il nostro impianto fotovoltaico esemplificativo da 20 kWp produrrà nel corso dell’anno circa 26.365 kWh e che il consumo elettrico delle 8 famiglie e dell’utenza condominiale nelle ore di produzione dell’impianto sia di 9.901 kWh.

Per quantificare i vantaggi che può dare un impianto configurato per l’autoconsumo collettivo, bisogna valutare, su base oraria, quanta energia prodotta dall’impianto sarà fisicamente e direttamente autoconsumata dalla singola utenza e quanta invece sarà condivisa, cioè prodotta dall’impianto fotovoltaico e immessa nella rete pubblica per essere prelevata da parte dei partecipanti all’autoconsumo collettivo contestualmente a quando viene prodotta, “al netto della sola energia elettrica prelevata” per la quale “non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione”, come recita il decreto.

Nella sua simulazione, RSE stima che l’autoconsumo fisico diretto sia di 1.792 kWh e che l’energia condivisa sia di 8.109 kWh, la cui somma corrisponde appunto ai 9.901 kWh consumati dal condominio nelle ore di produzione dell’impianto. L’autoconsumo complessivo di questo schema collettivo è pari al 40% dell’energia prodotta dall’impianto, con un autoconsumo fisico del 7% della produzione fotovoltaica e una quota di energia condivisa pari al 33%.

L’energia immessa in rete, fra energia ceduta a prezzo di mercato ed energia condivisa, ammonta complessivamente a 24.573 kWh.

Sulla base di queste movimentazioni di energia, dai calcoli effettuati da RSE, si possono evidenziare i seguenti benefici:

  • Risparmio sull’autoconsumo diretto di 1.792 kWh dell’utenza condominiale cui è fisicamente allacciato l’impianto: 775€ (corrispettivi tariffari 2019 del servizio di maggior tutela per utenze non residenziali con potenza contrattuale >16,5 kW).
  • Incentivo MiSE pari a 100€/MWh x 8,109 MW (8.109 kWh) di energia condivisa = 810,90€.
  • Rimborso oneri ARERA di 9,12€/MWh x 8,109 MW (8.109 kWh) di energia condivisa = 73,95€ (valutato con formula Cac Allegato A delibera 318/2020).
  • Vendita energia immessa in rete a prezzo di mercato pari a 50,74€ x 24,573 MWh (24.573 kWh) = 1.246,83€ (Vendita energia a prezzo zonale CSUD).

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Ricapitolando poi tutti i benefici, compreso il risparmio sull’autoconsumo, si hanno: 775€+810,90€+74€+1.247€ = 2.906,90€ l’anno, con un rientro dell’investimento in 10 anni se il condominio non usufruisse della detrazione fiscale del 50% o della relativa cessione del credito, e di sette anni se invece il condominio usufruisse della detrazione fiscale.

Sviluppando il proprio ragionamento, RSE ha poi stimato come cambierebbe il tempo di rientro dell’investimento se l’autoconsumo diminuisse dal 40% usato come assunto base della simulazione al 33%, oppure, se salisse dal 40% al 60%. La forbice dei tempi senza detrazione e con detrazione fiscale passerebbe dallo scenario base di 7-10 anni a, rispettivamente, 11-8 anni e 8-6 anni.

Se però si ammette, come dovrebbe essere logico, che chi installa un impianto fotovoltaico modificherà almeno in parte le proprie abitudini, spostando il più possibile i consumi nelle ore diurne della produzione fotovoltaica, è lecito allora stimare che la quota oraria di energia immediatamente autoconsumata e condivisa dal condominio aumenterà dal 40% a circa il 60% e fino a due terzi – con i relativi aumenti di incentivo per la quota condivisa, di risparmio per la quota fisicamente autoconsumata e di rimborso per gli oneri Arera evitati.

Come per un impianto fotovoltaico individuale, anche per un impianto fotovoltaico condominiale per l’autoconsumo collettivo gli utenti faranno bene a concentrare i loro consumi nelle ore centrali della giornata, in modo da sfruttarne il più possibile la produzione.

Se poi, oltre all’impianto fotovoltaico, si installasse anche un sistema di accumulo, la quota autoconsumata collettivamente aumenterebbe ancora, toccando presumibilmente livelli intorno all’80% dei consumi totali diurni e notturni, con un conseguente aumento dei vari vantaggi, che andrebbero a compensare il maggiore esborso fatto per il sistema di accumulo.

Funzionamento degli incentivi
Nell’ambito dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, l’autoconsumo è immediato, ma l’incentivazione è differita. Ciò vuol dire che le 20 famiglie del nostro condominio continueranno a ricevere dai loro diversi fornitori e a pagare loro esattamente le stesse bollette che ricevevano e pagavano prima di installare l’impianto. Nel frattempo, avranno però nominato un referente, che nel caso del condominio potrebbe essere l’amministratore, che avrà fatto apposita comunicazione di accesso agli incentivi presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il condominio, tramite il suo referente, si interfaccerà con il GSE che provvederà ad accreditare il valore dell’incentivo per l’energia condivisa, e a restituire il valore della quota energia e di quella che abbiamo definito “esenzione Arera”, oltre agli introiti della vendita dell’energia non immediatamente autoconsumata.

La decisione in merito alla suddivisione degli incentivi è lasciata completamente al condominio o alla comunità energetica.

I criteri di ripartizione potranno quindi essere i più vari, a seconda delle circostanze: si potrà prendere a riferimento quanto ognuno ha contribuito all’investimento, oppure i millesimi condominiali, oppure i consumi complessivi di ognuno, oppure quanto ognuno ha effettivamente autoconsumato, ecc.

Una volta stabiliti i criteri e una volta percepiti gli incentivi, il referente accrediterà ai partecipanti quanto loro dovuto, che andrà ad abbattere i costi della bolletta di ciascuno.

Da notare che in un condominio, anche se qualcuno, per qualunque motivo, non vorrà partecipare all’investimento e far parte della configurazione per l’autoconsumo collettivo, purché firmi una liberatoria, anche l’energia da esso consumata nelle ore di funzionamento dell’impianto vale ai fini del calcolo dell’energia autoconsumata e quindi dell’incentivo.

Gli incentivi del MiSE a favore di autoconsumatori collettivi e comunità energetiche sono cumulabili con la detrazione fiscale al 50% e la relativa cessione del credito.

Gli incentivi del MiSE sono cumulabili con la detrazione fiscale al 110% (superbonus) solo per la quota di potenza dell’impianto superiore a 20 kWp e fino a 200 kWp.

I condomìni che faranno interventi di isolamento termico o sostituzione di centrali termiche con un salto di due classi energetiche potranno vedersi riconosciuto il superbonus anche sull’impianto fotovoltaico, però solo relativamente alla spesa capitale per l’installazione dei primi 20 kWp, che è il limite detraibile fissato dal DL Rilancio. Mentre l’incentivo del MiSE sarà riconosciuto solo per l’energia prodotta e autoconsumata a partire da 20,01 kWp di quello stesso impianto, poiché i primi 20 kWp avranno già usufruito del superbonus.

Nel caso del nostro ipotetico impianto condominiale da 20 kWp, pertanto, il condominio dovrà scegliere fra superbonus e incentivi del MiSE.

Se sceglierà il superbonus potrà comunque mettere l’impianto condominiale a servizio delle singole utenze delle famiglie, configurando l’impianto per l’autoconsumo collettivo, senza però poter accedere agli incentivi MiSE. Nel caso in questione, da un punto di vista economico, il superbonus è nettamente più vantaggioso rispetto agli incentivi del MiSE.

Va precisato che l’accesso agli incentivi per comunità energetiche e autoconsumo collettivo formalmente sarà aperto per poco meno di un anno, poiché il decreto scadrà “entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001” previsto entro il giugno 2021. Il recepimento della direttiva stessa però integrerà tali incentivi, sostanzialmente senza provocare interruzioni o stravolgimenti per l’erogazione dei benefici nel passaggio fra i due diversi provvedimenti.

Regime fiscale
Dal punto di vista fiscale il regime è stato semplificato: con il DL Rilancio è stato infatti stabilito che, per i condomini che realizzano una comunità rinnovabile, l’esercizio di impianti fino a 200 kWp non costituisce “attività commerciale abituale”. Ciò vuol dire che per gestire i proventi degli incentivi all’impianto rinnovabile, il condominio non dovrà aprire una partita IVA e avviare una gestione fiscale ad hoc.

Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile

Comunità energetica rinnovabile

l’autoconsumatore di energia rinnovabile è considerato un CONSUMATORE FINALE ed in quanto tale mantiene diritti e obblighi si tratta di un SOGGETTO GIURIDICO aperto alla partecipazione di cittadini, autorità locali e PMI; l’adesione è di volontaria e può essere interrotta in qualsiasi momento mantenendo comunque i propri diritti di consumatore finale
agisce collettivamente come gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio o condominio è un soggetto autonomo, controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione
oltre a produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo, può immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari
per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non devono costituire l’attività commerciale o professionale principale la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica non costituiscono le attività commerciali principali dei soggetti della comunità energetica
esonero Officina Elettrica fino a 20 kWp: non è necessario aprire partita IVA per gestire i proventi degli incentivi degli impianti fino a 20 kWp esonero Officina Elettrica fino a 200 kWp: non è necessario aprire partita IVA per gestire i proventi degli incentivi degli impianti fino a 200 kWp

INCENTIVI

 Tariffa incentivante MISE fissa per 20 anni sull’energia condivisa
(autoprodotta e immediatamente consumata)
 100 € per MWh (10 cent€/kWh)  110 € per MWh (11 cent€/kWh)
Esenzione oneri Arera sulla componente di trasmissione dell’energia autoconsumata
(trasporto e dispacciamento)
 10 €/MWh (1 cent€/kWh) 8 €/MWh (0,8 cent€/kWh)
RID (ritiro dedicato GSE) o vendita a mercato
50 €/MWh (5 cent€/kWh)
Detrazioni Fiscali
cumulabile con detrazione fiscale 50% e cessione del credito
Ecobonus 110%
 i primi 20 kW di potenza installata sono detraibili al 110% (spesa massima 48.000 €)
e i restanti da 21 kW fino a 200 kW sono detraibili al 50% (spesa massima 96.000 €)
impianti fino a 20 kWp: cumulo detrazione 110% + Esenzione oneri Arera + RID
impianti oltre 20 kWp e fino a 200 kWp:
per la quota parte di impianto fino a 20 kW cumulo detrazione 110% + Esenzione oneri Arera + RID;
per la quota parte di impianto oltre 20 kW fino a 200 kW cumulo detrazione 50% + Esenzione oneri Arera + RID + tariffa incentivante MISE

Articoli

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Links

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ARERA: Determina 6/2020 – DMEA

ARERA: Delibera 318/2020/R/ell

GSE: Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile

GSE: Portale dell’autoconsumo fotovoltaico

MISE: Decreto Ministeriale 16 settembre 2020

DECRETO RILANCIO

Downloads

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ARERA: Determina 10/12/2020 – DMEA/EFR/6/2020

ARERA: Delibera 581-2020-R-eel

ARERA: Delibera 318-2020-R-eel

ARERA: Delibera 318-2020-R-eel-All.A

GSE: Regole Tecniche per accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione energia elettrica condivisa – Aprile 2022

GSE: Guida Applicazione Sistemi di Produzione e Consumo

GSE: Guida all’autoconsumo per Gruppi di auto-consumatori e Comunità di energia rinnovabile

MISE: D.M. 16.09.2020 (Pubblicato G.U. Serie Generale n.285 del 16.11.2020)

Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 N.199 (Pubblicato G.U. Serie Generale n.285 del 30.11.2020)

DECRETO LEGGE N. 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito in Legge 17 luglio 2020 N.77

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