FER Elettriche
Dopo il via libera dell’Unione Europea, il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, hanno firmato il decreto FER1.
L’obiettivo della norma è sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici, del settore.
Il provvedimento, in particolare, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.
Cosa prevede il Decreto FER1
L’attuazione del provvedimento, spiega il Mise in una nota, consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di euro.
Nel riconoscimento degli incentivi sarà data priorità a:
– impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
– impianti fotovoltaici installati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici in sostituzione delle coperture e sui fabbricati rurali previa completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
– impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016 e impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
– tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).
FER1, incentivi per rimozione amianto e autoconsumo
Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.
Per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro al MWh. L’incentivo è cumulabile con quello per la sostituzione delle coperture contenenti amianto con moduli fotovoltaici.
Il premio viene riconosciuto a posteriori, dopo aver accertato che l’energia autoconsumata è superiore al 40% della produzione netta.
FER1, gli impianti ammessi agli incentivi
Posssono partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:
– di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
– oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
– oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.
Gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione.
La partecipazione è aperta anche agli impianti aggregati, costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.
Gli impianti di potenza uguale o maggiore a 1 MW per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.
Sono invece esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.
Links
Downloads
DM FER 2019 Regolamento Operativo Iscrizione Registri e Aste (2019-08-23)
DM 4 luglio 2019 – Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti