Iperammortamento

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Iperammortamento
L’iperammortamento, inserito nella Manovra 2026 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 , riguarda investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Seasolar offre un impianto fotovoltaico “chiavi in mano” dotato di prodotti made in Unione Europea che consentono di usufruire dell’agevolazione.

Come funziona la nuova misura

L’iperammortamento (art. 1, commi 427-437 legge n. 199/2025) riguarda investimenti in nuovi beni materiali e immateriali strumentali, compresi negli elenchi degli allegati IV e V alla legge di bilancio, ossia rispettivamente:

  • beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”;
  • beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’agevolazione copre gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia generata.

Con riferimento alla fonte solare, si precisa che sono agevolabili soltanto gli impianti con moduli fotovoltaici di tipo “B” e “C” del registro Enea.

Le maggiorazioni da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

  • 180% fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
  • 50% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.

Non è prevista alcuna maggiorazione per dedurre fiscalmente le quote di ammortamento degli investimenti che superano i 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Si precisa poi che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

L’iperammortamento non è applicabile agli investimenti che beneficiano delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 446 della precedente legge di bilancio 207/2024, ossia il credito d’imposta Transizione 4.0 per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che al 31 dicembre 2025 l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione).

Il decreto attuativo

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso al ministero delle Finanze il decreto attuativo delle disposizioni.

In particolare (art. 5), si precisa che per rispettare il criterio Made in EU l’impresa deve dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, oppure di una dichiarazione di origine resa dal produttore, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Altre importanti precisazioni sono all’art.7, dove si prevede che gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui si trova la struttura produttiva, o su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, oppure, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.lgs. 199/2021, nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva.

Di seguito le spese agevolabili:

  • gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di elettricità;
  • impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile;
  • servizi ausiliari di impianto;
  • impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva; tale fabbisogno è determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili impiegati per la produzione di energia termica.

Fonte: Qualenergia
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Articoli

Autoconsumo
Iperammortamento
Comunità energetiche e autoconsumo collettivo

Links

Iperammortamento
GSE: Attuazione misure PNRR

MIMIT: Incentivi

ENEA: Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

MASE: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Downloads

Iperammortamento
Legge N. 199 30/12/2025

Decreto Legge N. 181 9/12/2023

MIMIT: Decreto attuativo 8/01/2026


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