Conto Energia
Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE e poi recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. Questo meccanismo è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica.
Con il D.M. 19/02/2007 (II° Conto Energia) sono state introdotte alcune novità come l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l’energia prodotta dall’impianto, la semplificazione delle regole di accesso alle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe anche in funzione del tipo di integrazione architettonica e della taglia dell’impianto.
È stato inoltre previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.
Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore il III° Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.
Con la Legge n. 129/2010 (cosiddetta “legge salva Alcoa”) sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° Conto Energia) che ha definito il meccanismo di incentivazione riguardante gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 miliardi di euro.
Con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal IV° Conto Energia è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 (quinto Conto Energia) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal D.M. 05/05/2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro. Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.
Interventi sugli impianti
Durante il periodo di incentivazione un impianto fotovoltaico può essere oggetto di interventi di manutenzione; questo per mantenerlo in efficienza a causa del prevedibile degrado dei componenti che lo costituiscono. Il GSE è̀ tenuto a verificare la permanenza dei requisiti per il mantenimento degli incentivi, inclusi eventuali premi o maggiorazioni, per tutto il periodo di incentivazione, anche a seguito della realizzazione di interventi di manutenzione o di ammodernamento.
Il GSE ha pubblicato sul proprio sito le Procedure ai sensi del D.M. 23/06/2016 per fornire ai Soggetti Responsabili di impianti incentivati indicazioni sui principi generali di riferimento per la gestione degli interventi. Per quelli ritenuti più significativi che comportano per esempio la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto (sostituzione dei componenti principali, moduli e inverter), è necessario inviare al GSE, entro 60 giorni dall’avvenuto completamento degli interventi una apposita comunicazione insieme ai documenti idonei a descrivere i lavori effettuati, secondo quanto previsto dalle Procedure.
Per quelli meno significativi come la sostituzione dei componenti elettrici minori e che non incidono sul mantenimento degli incentivi, il Soggetto Responsabile non è tenuto a inviare alcuna comunicazione al GSE.
Il D.M. 23 giugno 2016 prevede inoltre che i Soggetti Responsabili di impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW siano esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi diversi dai potenziamenti non incentivati, dall’installazione di Sistemi di accumulo e dalla sostituzione dei moduli fotovoltaici. In questo caso, a prescindere dall’obbligo di comunicazione, è necessario che gli interventi siano realizzati in conformità alle previsioni dei Decreti di Conto Energia, dei principi della regolazione vigente e di quanto indicato nelle Procedure pubblicate dal GSE.
Dopo la realizzazione di qualsiasi intervento di manutenzione e ammodernamento, a prescindere dall’obbligo di invio della documentazione al GSE, è opportuno che il Soggetto Responsabile dell’impianto conservi la documentazione per dimostrare la natura e l’estensione degli interventi realizzati (registri di manutenzione, certificazioni componenti, schemi elettrici, autorizzazioni, fotografie dell’impianto prima della realizzazione dell’intervento). Questa permetterà al GSE, in sede di verifica, di valutare la sussistenza o la permanenza dei requisiti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.
In caso di interventi di manutenzione riconducibili a sopravvenuti motivi di interesse pubblico, a eventi di forza maggiore, straordinari ed eccezionali o comunque non dipendenti dalla propria volontà, i Soggetti Responsabili di impianti con potenza superiore a 3 kW possono presentare al GSE una richiesta di valutazione tecnica preliminare.
Nel caso di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV), fotovoltaici a concentrazione (CPV) e fotovoltaici abbinati a interventi di efficientamento energetico per cui è stato riconosciuto il relativo premio, non potendo semplificare a priori le singole fattispecie che potranno presentarsi in corso di esercizio, i Soggetti Responsabili potranno richiedere al GSE una valutazione di fattibilità tecnica preliminare che consenta di verificare la conservazione dei requisiti per tutti gli interventi di manutenzione programmabili, a prescindere dalle cause che ne rendano necessaria la realizzazione.
Le comunicazioni dovranno essere inviate al GSE mediante l’applicativo SIAD (Sistema Informativo per l’Acquisizione Dati).
Copertura dei costi del GSE
A conclusione delle attività di valutazione degli interventi che comportino la variazione di dati caratteristici rilevanti, di configurazione dell’impianto o delle richieste di valutazione preliminare di un progetto, il GSE provvederà a inviare al Soggetto Responsabile la fattura con gli importi dovuti e le indicazioni per procedere al pagamento.
Il corrispettivo è costituito da una quota fissa pari a 50 € e da una quota variabile pari a 2 € per ciascun kW di potenza incentivata fino a 20 kW e pari a 1 € per ciascun kW di potenza incentivata eccedente i primi 20 kW. Nel caso di avvenuta sostituzione dei moduli, il corrispettivo viene applicato sulla potenza dei componenti oggetto di sostituzione.
Certificazioni componenti
Come specificato dalle Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 nel caso di interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico su impianti fotovoltaici in esercizio, ad eccezione di alcuni specifici casi, i componenti principali installati in sostituzione devono essere nuovi o rigenerati e conformi ai requisiti previsti dal V Conto Energia come specificato all’interno delle relative Regole Applicative.
Moduli fotovoltaici
I moduli fotovoltaici devono essere coperti da un certificato di ispezione di fabbrica che attesti la loro data di produzione. Il certificato consentirà la verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e dovrà essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma EN 45011, riportando la regola sequenziale per identificare il sito produttivo mediante il numero di serie del modulo.
Nel caso in cui per l’impianto sia stata riconosciuta la maggiorazione per l’utilizzo di componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese membro dell’Unione europea o che sia parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo – (SEE) il certificato dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
•il sito produttivo UE/SEE mediante un codice identificativo (oltre all’indirizzo completo);
•la regola sequenziale per identificare il sito produttivo mediante il numero di serie del modulo;
•le fasi del processo produttivo realizzate all’interno del sito.
Ai fini del riconoscimento del premio almeno uno dei seguenti interventi deve essere stato eseguito all’interno di Paesi UE/SEE:
a) moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
b) moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
c) moduli in film sottile su supporto flessibile: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
d) moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste per i punti a), b) e c), a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non convenzionalità e/o la specialità.
In relazione al sito produttivo, inoltre, devono essere presenti le certificazioni dei sistemi di gestione aziendale ISO 900:2008, OHSAH 18001 e ISO 14001 rilasciate da organismi di certificazione aventi i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25.
Inverter
Gli inverter devono essere coperti da certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma EN 45011 per le prove sugli inverter. Anche in questo caso il certificato proverà il rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in riferimento alle prove previste dalla norma CEI.
Nel caso in cui per l’impianto sia stata riconosciuta la maggiorazione per l’utilizzo di componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese UE/SEE l’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica, ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, deve dimostrare che almeno uno dei seguenti interventi siano stati eseguiti all’interno dei predetti Paesi:
a) progettazione;
b) assemblaggio;
c) misure/collaudo.
Gestione moduli
I pannelli fotovoltaici rientrano nell’ambito di applicazione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la cui gestione è oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, recepita in Italia dal D.lgs. n. 49 del 14 marzo 2014. Il decreto introduce specifiche disposizioni per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici installati su impianti incentivati in Conto Energia, attribuendo determinate responsabilità in carico al GSE.
Prima della pubblicazione del D.lgs. n. 49/2014, per gli impianti incentivati ai sensi dei Decreti Ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 è stata prevista l’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un Sistema Collettivo/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato.
Per gli impianti incentivati in Conto Energia sono attive due modalità di gestione distinte in funzione della data di entrata in esercizio, tipologia di impianto e Conto Energia di appartenenza:
•la prima segue le disposizioni del D.lgs. n. 49 del 14 marzo 2014;
•la seconda segue le disposizioni del Disciplinare Tecnico pubblicato dal GSE per gli impianti incentivati ai sensi del quarto e quinto Conto Energia.
L’obiettivo della disciplina è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici.
D. Lgs. 49/2014 (Periodo RAEE)
Le disposizioni del D.lgs. 49/2014 interessano gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia come di seguito specificato:
•I Conto Energia (D.M. 28 luglio 2005 e D.M. 06 febbraio 2006);
•II Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007);
•III Conto Energia (D.M. 06 agosto 2010);
•IV Conto Energia: impianti entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione (D.M. 05 maggio 2011);
•V Conto Energia: impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione (D.M. 05 luglio 2012) e definiscono che sia il GSE a trattenere una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione a fine vita dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici, tale quota differisce in funzione della fattispecie degli impianti:
•impianti domestici (impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW), una quota pari a 12 €/pannello una tantum nel quindicesimo anno di incentivazione;
•impianti professionali (impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW), una quota pari a 10 €/pannello a partire dall’undicesimo anno di incentivazione e per dieci anni.
Il Decreto prevede, inoltre, che la somma trattenuta a garanzia sia restituita al Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico incentivato laddove sia accertato l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti. Il GSE ha pubblicato sul proprio sito le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” che descrivono le modalità operative a cui devono attenersi i Soggetti Responsabili per la gestione dei rifiuti RAEE da pannelli fotovoltaici.
Disciplinare tecnico (Periodo disciplinare)
Per i beneficiari del quarto e del quinto Conto Energia che non rientrano nel perimetro descritto dalle Istruzioni operative ai sensi del D.lgs. 49/2014, valgono le regole definite all’interno dei decreti di riferimento, ai sensi dei quali il GSE ha pubblicato nel mese di dicembre 2012 un Disciplinare Tecnico che riporta la definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita in attuazione delle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.
Le disposizioni del disciplinare interessano gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia come di seguito specificato:
•quarto Conto Energia (D.M. 05 maggio 2011): impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2012 (esclusi tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione);
•quinto Conto Energia (D.M. 05 luglio 2012), eccetto gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione.
Per questi impianti incentivati il produttore deve garantire la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici installati in fase di ammissione alle tariffe incentivanti mediante l’adesione a un Sistema o Consorzio che assicuri, attraverso un’adeguata struttura operativa e finanziaria, le corrette azioni di smaltimento a fine vita dei moduli stessi.
Per questi impianti non è previsto il trattenimento delle quote a garanzia ai sensi del D.lgs. 49/2014.
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D.M. 23 GIUGNO 2016
PROCEDURE EX ART.30 D.M. 23 GIUGNO 2016 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER COMUNICAZIONE INTERVANTI DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ESERCIZIO
REGOLE TECNICHE PER L’INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE