DETRAZIONI FISCALI – Cessione del credito

DETRAZIONI FISCALI

DETRAZIONI FISCALI. Seasolar offre un servizio completo di consulenza sulle detrazioni fiscali e gli incentivi alle imprese per investimenti in beni strumentali compresi gli impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, per la riqualificazione funzionale, energetica ed estetica degli edifici attraverso lo smaltimento dell’amianto, la realizzazione di nuove coperture coibentate, facciate e interventi di efficienza energetica.

In base al comma 2 dell’art.121 – “Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali“ del Decreto Rilancio (si veda la legge di conversione), credito di imposta e sconto in fattura si possono applicare alle spese sostenute negli anni 2020-2021 per i seguenti interventi che in precedenza erano esclusi da queste due modalità:

  • Recupero del patrimonio edilizio (detraibile dal 36 al 50% in 10 anni, importo massimo dei lavori €96.000 per unità immobiliare) (vedi link Agenzia delle Entrate – Ristrutturazioni edilizie);
  • Efficienza energetica su edifici esistenti (detraibile dal 50 all’85% in 10 anni, importo massimo dei lavori da €96.000 a €136.000 per unità immobiliare), quindi tutti gli interventi che rientrano nell’ecobonus tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali (con eventuale combinazione con adeguamenti antisismici), ecc. (vedi link Agenzia delle Entrate – Riqualificazione energetica);
  • recupero/restauro della facciata di edifici esistenti (detraibile al 90% in 10 anni senza limite di spesa) (vedi link Agenzia delle Entrate – Bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (detraibile al 50% in 10 anni, importo massimo dei lavori €96.000);
  • interventi coperti dal Sisma-bonus (detraibile dal 50 all’85% in 5 anni, importo massimo dei lavori €96.000 per unità immobiliare) (vedi link Agenzia delle Entrate – Interventi antisismici);
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (detraibile al 50% in 10 anni, importo massimo dei lavori €3.000).

Il comma 1 dell’art 121 permette a chi ha sostenuto queste spese nel 2020 e 2021, per le quali si ha diritto a detrazioni fiscali sui redditi, di avere altre forme alternative di beneficio:

  • contributo come “sconto in fattura” fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto che viene anticipato dal fornitore, che poi avrà diritto di recuperarlo come credito di imposta con facoltà di cessione anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione da parte dei cessionari ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con questo secondo punto si precisa che la trasformazione delle detrazioni fiscali in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti: non è pertanto prevista la possibilità di trasformare le detrazioni fiscali in proprio credito d’imposta (utilizzabile anche per pagare le proprie imposte), ma il credito di imposta è possibile solo cederlo ad altri soggetti.

I crediti di imposta sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite (comma 3, art. 121), e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

In pratica, c’è un’efficacia retroattiva per la cessione del credito, applicabile agli interventi che non hanno diritto al superbonus del 110%. Ad esempio, chi ha installato un impianto fotovoltaico all’inizio del 2020 con la detrazione fiscale del 50%, la può trasformare in un credito d’imposta cedibile a tutti, comprese le banche.

La compensazione dovrà essere applicata con la stessa ripartizione annuale prevista per le rispettive detrazioni: in 10 anni per gli interventi coperti da detrazioni per le ristrutturazioni edilizie “normali” o dall’Ecobonus e non in 5 anni come previsto per il Superbonus.

L’opzione di trasformazione in credito di imposta e cessione ad altri soggetti può essere esercitata in ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), con la precisazione che in merito agli interventi previsti dall’art 119 dello stesso decreto, ci possono essere solo 2 stati di avanzamento per ciascun intervento complessivo e ogni stato deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.

Altri due aspetti da segnalare:

  • nel caso di trasformazione della detrazione in credito non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessorie di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • per esercitare l’opzione di trasformazione ci si può avvalere dei soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica.

Segnaliamo inoltre che con la risoluzione 34/2020 l’Agenzia delle entrate apre le porte all’applicazione delle detrazioni fiscali per l’edilizia – ecobonus e sismabonus – per sostanzialmente tutti gli immobili posseduti/detenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa.

Finora nelle agevolazioni rientravano gli interventi di riqualificazione eseguiti dai titolari di reddito d’impresa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali, utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Una posizione, quest’ultima, che come ammette la stessa Agenzia delle entrate ha determinato numerose controversie poi sfociate in alcune sentenze della Corte di Cassazione, dove si afferma che il beneficio fiscale spetta ai titolari di reddito d’impresa anche per interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.

In sostanza, dopo aver richiamato l’orientamento della Cassazione e dell’Avvocatura generale dello Stato, l’Agenzia delle entrate scrive che “si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ‘strumentali’, ‘beni merce’ o ‘patrimoniali’. E lo stesso, precisa la circolare, vale per il Sismabonus.

Fonte: qualenergia.it

Links

Agenzia delle Entrate – Ristrutturazioni edilizie
 
Agenzia delle Entrate – Riqualificazione energetica
 
Agenzia delle Entrate – Bonus facciate
 
Agenzia delle Entrate – Interventi antisismici
 
Agenzia delle Entrate -Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020
 
ENEA – Detrazioni fiscali
 
ENEA – Ecobonus
 
ENEA – Vademecum ecobonus

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ENEA – FAQ ECOBONUS
 
Legge 17 luglio 2020 N.77

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