DECRETO LIQUIDITA

DECRETO LIQUIDITA

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L’8 aprile u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 23/2020, il c.d. DECRETO LIQUIDITA, con il quale il Governo è intervenuto, tra le altre, in materia di aiuti di Stato per il sostegno alla liquidità delle imprese e prevedendo misure per la continuità aziendale, con l’obiettivo di sostenere i costi del personale e favorire gli investimenti o il capitale circolante utilizzati in stabilimenti produttivi e attività situati in Italia.

Riportiamo di seguito le previsioni del DECRETO LIQUIDITA più significative per le imprese in relazione alle garanzie statali e le misure in materia di finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo.

GARANZIE STATALI ALLE IMPRESE

Il DECRETO LIQUIDITA ha previsto due canali di accesso alle garanzie statali per le imprese:

  • “Garanzia Italia” di SACE S.p.A.
  • Fondo centrale di garanzia PMI, per imprese fino a 499 dipendenti.

Garanzia Italia” di SACE S.p.A.

“Garanzia Italia” è uno strumento del DECRETO LIQUIDITA designato a garantire i finanziamenti da parte di banche e istituti di credito in favore di imprese che, direttamente o indirettamente, hanno subito danni a causa dell’epidemia Covid 19, allo scopo di fronteggiare le carenze di liquidità e il riavvio della piena operatività.

Quanto ai beneficiari, la Garanzia Italia riguarda le imprese nelle seguenti condizioni:

  • sede in Italia e che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia Covid 19
  • che alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino nella categoria di “Imprese in difficoltà” ai sensi della normativa UE[1]
  • che alla data del 29 febbraio 2020 non presentino esposizioni verso il sistema bancario classificate come “deteriorate” (o UTP – “unlikely to pay”)
  • qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica[2].

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.

I finanziamenti a cui la Garanzia Italia andrà ad accedere, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • concessi da “banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia”, dopo il 9 aprile 2020 e copre il finanziamento in misura capitale, interessi ed oneri accessori. Diversamente dal Fondo di Garanzia PMI, sembrano esclusi i rifinanziamenti di debiti esistenti
  • in “qualsiasi forma” e destinati ad uno dei seguenti scopi: il sostegno dei “costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia”. Sembrano quindi esclusi i finanziamenti destinati a beneficare controllate estere
  • importo massimo finanziato pari al maggiore tra (calcolato su base consolidata se l’impresa è parte di un gruppo): il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale[3] oppure il doppio della spesa salariale annuale in Italia per il 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l’impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività)
  • durata massima fino a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Quanto alla copertura massima garantita sono state previste 3 fasce[4]:

  • 90% dell’importo finanziato per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi
  • 80% dell’importo finanziato per aziende con fatturato tra € 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia
  • 70% dell’importo finanziato per imprese con fatturato oltre € 5 miliardi.

Impegni del soggetto beneficiario della Garanzia:

  • impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, esteso anche a “ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo” cui la beneficiaria appartiene (trattasi quindi di impegno anche per conto di altra impresa del gruppo)
  • impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
  • fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A., “con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti” dal Decreto Liquidità.

Quanto alle commissioni dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia, sono anch’esse in funzione delle dimensioni, per agevolare maggiormente le imprese di minori dimensioni[5].

Nuove disposizioni del DECRETO LIQUIDITA per il Fondo di Garanzia PMI

L’articolo 13 del DECRETO LIQUIDITA ha sostituito l’articolo 49 del Decreto “Cura Italia”, contenente le modalità di accesso al Fondo Garanzia PMI in deroga alle regole ordinarie, integrando le misure in deroga e prorogandone l’applicabilità sino al 31 dicembre 2020.

Rispetto alle previsioni del Decreto Cura Italia, è ora consentito l’accesso al Fondo anche ad imprese:

  • non PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499
  • che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (escluse quelle classificate come “sofferenze”) ai sensi della normativa bancaria, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020
  • che in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis L.F. o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 L.F, purché, alla data di entrata in vigore del Decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi della normativa bancaria applicabile.

Quanto alle percentuali di garanzia, a seguito dell’intervenuta autorizzazione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato:

  • è stato confermato l’innalzamento della percentuale a titolo di garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, purché l’operazione abbia durata massima di 6 anni e l’importo totale delle operazioni non superi, alternativamente, (i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o l’ultimo anno disponibile; (ii) il 25% del fatturato del 2019; (iii) il fabbisogno autocertificato per costi del capitale di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi, per le PMI, o 12 mesi per le altre ammesse alla garanzia
  • per le suddette operazioni, la percentuale di copertura del Fondo in forma di riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto
  • è stata introdotta la garanzia del Fondo al 100% (sia diretta che in riassicurazione) per nuovi finanziamenti a PMI e professionisti che autocertifichino di aver subito un danno dovuto all’emergenza, purché le operazioni prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del beneficiario e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

Per queste operazioni l’intermediario potrà applicare un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, con un limite massimo fissato dal Decreto (pari a circa l’1,2%).

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Per imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro che dichiarino di aver subito un danno dall’emergenza, il Fondo può concedere una garanzia del 90%, cumulabile con un’altra per la copertura del 10% residuo, per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (i.e. per un importo massimo di 800.000 euro).

Il DECRETO LIQUIDITA introduce la possibilità di richiedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tal caso, la concessione della garanzia consente la riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito.

Il comma 2 dell’articolo 13 del DECRETO LIQUIDITA prevede inoltre che per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza e costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s, siano applicate delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo e percentuali di copertura delle diverse tranche del portafoglio.

MISURE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI EROGATI DALL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il DECRETO LIQUIDITA ha esteso fino al 31 dicembre 2020 l’operatività del Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS).

Nello specifico, è stata deliberata l’inclusione anche dei finanziamenti per esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. 242/99. Per tale scopo, è stato costituito uno speciale comparto del predetto Fondo di Garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

In aggiunta, è stato costituito un ulteriore comparto (di 5 milioni di Euro per l’anno 2020) del Fondo speciale gestito dall’ICS per la concessione di contributi in conto interessi, di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020, per fronteggiare le esigenze di liquidità dei predetti organismi sportivi, che saranno concessi in conformità alle modalità fissate dal Comitato di Gestione dei fondi speciali dell’ICS.

In considerazione delle nuove regole, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di promozione Sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche riceveranno il medesimo trattamento delle PMI.

L’ICS, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, informa che sarà disponibile a breve il regolamento che disciplinerà l’accesso alle suddette misure da parte dei soggetti interessati.

Fonte: withersworldwide.com

[1] Si fa riferimento alle varie definizioni di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Si veda anche la nota 8 a pagina 8 del comunicato stampa di Sace S.p.A, più sotto richiamato.
[2] Sono ammesse anche le PMI che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI (pari, fino al 31 dicembre 2020, a € 5 milioni), cfr. par (B) sotto.
[3] Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
[4] Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo.
[5]Le garanzie a copertura dei finanziamenti alle PMI avranno i seguenti costi: 0,25% dell’importo garantito durante il primo anno; 0,50% durante il secondo e terzo anno; 1% durante il quarto, quinto e sesto anno. Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno invece costi più elevati: 0,50% dell’importo garantito durante il primo anno; 1% durante il secondo e terzo anno; 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

Links

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
 
Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche – SACE Simest
 
Decreto liquidità: via libera della Commissione Ue a nuove regole per garanzie a imprese e professionisti
 
Fondo di garanzia: Modulistica

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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
 
Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche – SACE Simest
 
Allegato 4 bis – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale (docx) – Per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità per la richiesta di garanzia

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