Autoconsumo

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Con la delibera 727/2022/R/eel è stato approvato da Arera il nuovo testo unico che regola tutti i sistemi per fare autoconsumo diffuso in edifici, condomini e comunità energetiche: si tratta del Tiad (Testo integrato autoconsumo diffuso).

Questo provvedimento completa il quadro delle regole per le varie configurazioni di autoconsumo e fa seguito alle innovazioni per i Sistemi semplici di produzione e consumo e i Sistemi di distribuzione chiusi, adottati nei mesi scorsi in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Nel Tiad rientrano tutti i tipi di autoconsumo diffuso: autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica.

Le prime due configurazioni hanno già avuto una prima disciplina transitoria con la delibera 318/2020, basata su un modello regolatorio virtuale, con limitato riferimento all’autoconsumo derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la medesima cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione.

Tra le novità rispetto alla delibera 318/2020, ci sono definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l’energia elettrica condivisa e l’area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata.

Poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso ora è riferita all’area sottesa alla cabina primaria – e non più alla cabina secondaria- vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico.

Infine, grazie alla conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio, spiega l’Arera, sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti, ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo.

Il Tiad verrà applicato dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

Da quella data, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel Tiad.

Ciò non comporta nessun cambiamento per le configurazioni per l’autoconsumo collettivo, mentre per le comunità energetiche “viene data la possibilità di estendersi all’interno di un’area più vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata) e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell’anno 2022)”.

Nel sistema elettrico nazionale è possibile effettuare autoconsumo:

  • sia a livello locale mediante la costituzione di sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) includenti anche il caso in cui il sistema di produzione sia localizzato al di fuori dei siti di consumo e adesso connesso attraverso un sistema di collegamenti diretti (caso del SSPC già regolato con il testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo, aggiornato di recente con la deliberazione 573/2022/R/eel);
  • sia a livello diffuso utilizzando la rete pubblica nel rispetto di determinate condizioni.

L’autoconsumo diffuso adotta come parametro di misura dell’autoconsumo stesso la definizione di condivisione di energia elettrica all’interno di un certo perimetro.

Arera definisce, infatti, energia elettrica autoconsumata l’energia condivisa, per ogni ora, il minimo tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria.

L’elettricità condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio e, inoltre, può essere suddivisa per livello di tensione.

L’autoconsumo diffuso viene calcolato in relazione ai seguenti possibili assetti (configurazione per l’autoconsumo diffuso):

  1. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
  2. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente
  3. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile
  4. comunità energetica dei cittadini
  5. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta
  6. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
  7. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

Dal punto di vista dei vantaggi economici è interessante ricordare che le configurazioni SSPC godono dei classici benefici tariffari ed economici dell’autoconsumo classicamente intesi in quanto l’energia elettrica autoconsumata non viene contabilizzata come prelevata dalla rete elettrica, mentre nel caso dell’autoconsumo diffuso, i benefici economici si traducono in contributi a titolo di costo evitato di uso della rete elettrica e incentivazione erogata il livello di autoconsumo raggiunto.

Ovviamente nel caso di autoconsumo diffuso continua a valere il noto modello virtuale per cui tutta l’energia elettrica prelevata dalla rete è acquistata sul mercato secondo le modalità ordinarie, energia elettrica immessa è venduta e valorizzata nel mercato all’ingrosso, il soggetto referente della configurazione riceverà poi un contributo dal GSE che riverserà internamente secondo regole liberamente scelte dei soggetti che hanno costituito la configurazione.

In ogni caso è sempre possibile che il produttore sia un soggetto terzo. Da questo punto di vista, inoltre, è di particolare interesse la nuova definizione di referente che per tutte le configurazioni per l’autoconsumo diffuso può essere un soggetto mandatario tramite un mandato senza rappresentanza avente durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Dal punto di vista dell’individuazione dei perimetri delle cabine primarie, la deliberazione stabilisce che le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie pubblichino nei propri siti internet la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023. Tale versione delle aree sottese alle singole cabine primarie è valida fino al 30 settembre 2023 data oltre la quale dovrebbe entrare in funzione un portale centralizzato della zonizzazione del territorio nazionale in termini di cabine primarie gestito dal Gse.

Con la delibera 573/2022/R/eel, ARERA ha aggiornato il testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo sulla base delle recenti modifiche legislative introdotte dai decreti legislativi n. 199/2021 e, soprattutto, 210/2021 che modifica e integra la definizione di sistema semplice di autoconsumo.

Si ricorda che la caratteristica principale di un sistema elettrico “semplice” di produzione e di consumo (SSPC) è un sistema nel quale il trasferimento dell’energia elettrica dalla produzione al consumo non è un’attività di trasporto dell’energia elettrica con un ruolo di pubblica utilità e non è soggetta alla regolazione di ARERA.

Storicamente il concetto di autoconsumo si basava su una presenza contemporanea di un solo produttore (anche terzo rispetto al cliente finale) e di un solo cliente finale all’interno di un sito senza soluzione di continuità nella piena disponibilità del cliente finale.

Tale assetto era connesso alla rete elettrica pubblica per il tramite di un solo punto di connessione e pagava oneri di trasporto e di sistema (parti variabili) e l’energia in relazione alla sola quota di energia elettrica prelevata effettivamente dalla rete esterna.

In buona sintesi, tale regolamentazione non è stata cambiata, e ciò che ha subito un’integrazione è l’oggetto al quale detta regolazione si applica, vale a dire, appunto, il sistema semplice di produzione e di consumo.

Innanzitutto, vi è da richiamare il fatto che la normativa primaria ha modificato le modalità di realizzazione dell’assetto dell’autoconsumo introducendo, nel contempo, la possibilità di realizzare una forma di autoconsumo a distanza (cioè tra siti differenti) attraverso l’interposizione di collegamenti diretti privati.

Con la nuova delibera 573/2022/R/eel ARERA ha completato il quadro definitorio e regolamentare in materia di autoconsumo “in sito” e “a distanza” mediante l’utilizzo di collegamenti privati:

  • identificando le diverse configurazioni ammissibili sulla base della normativa primaria esistente e rientranti tra i sistemi semplici di produzione e consumo;
  • definendone la relativa regolazione.

Secondo ARERA, il fine era di chiarire il perimetro entro cui l’attività di trasporto e fornitura di energia elettrica tramite collegamenti privati si configura come attività libera di autoconsumo “in sito” o “a distanza” tramite l’utilizzo di collegamenti privati e non confligge con lo svolgimento dei pubblici servizi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (servizi questi ultimi che possono essere svolti esclusivamente in regime di concessione).

Per chiarezza, la nuova definizione di Sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) è:

„un sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse, purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad un’unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse, purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.

I diversi elementi che costituiscono un sistema semplice di produzione e consumo, al netto dei soli collegamenti elettrici, devono insistere in particelle catastali poste nella piena disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo.

collegamenti elettrici tra i diversi elementi del SSPC e tra il SSPC e la rete elettrica possono insistere in aree nella semplice disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo.

In tale sistema rientrano tutti i seguenti casi particolari:

  • autoconsumatore individuale o cliente attivo;
  • autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta e l’eventuale fattispecie di cliente attivo “a distanza” con linea diretta.

La fattispecie di autoconsumatore da fonte rinnovabile a distanza con collegamento diretto al massimo di 10 km è una sottospecie rientrante nel SSPC, ma la nuova definizione di SSPC introduce, in sé, la possibilità di realizzare sistemi delocalizzati ben più articolati della predetta figura di autoconsumatore.

L’autoconsumatore da fonte rinnovabile a distanza con collegamento diretto si caratterizza per il fatto che esso può scegliere, se ne ricorrono le condizioni, di essere trattato alla pari di un assetto di autoconsumo diffuso e accedere agli incentivi specifici che saranno per esso definiti.

In via funzionale all’applicazione della definizione di SSPC sono caratterizzate due tipologie di disponibilità:

  • la piena disponibilità, da riferirsi alle aree si cui sorgono le unità di produzione e le unità di consumo e da intendersi come il possesso di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d’uso o di locazione (il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un’area nella piena disponibilità di un soggetto)
  • la semplice disponibilità di un’area da riferirsi ai collegamenti privati intesa come il possesso, in relazione a una determinata area, della piena disponibilità ovvero di un diritto di servitù ovvero di concessioni per l’occupazione del suolo pubblico, ivi incluse le concessioni rilasciate ai sensi del Codice della Strada.

Il SSPC si connette alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso un unico punto di connessione e per esso si applica, come già accennato, la regolamentazione vigente per i sistemi semplici in relazione alla sua energia elettrica scambiata con la rete elettrica per mezzo del predetto punto di connessione.

Completa il quadro di riferimento la definizione di rete elettrica intesa come il sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale.

Un tale sistema è, pertanto, riconducibile ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o distribuzione. In particolare, l’insieme delle reti elettriche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti con obbligo di connessione di terzi e i sistemi di distribuzione chiusi (SDC).

I nuovi SSPC possono essere realizzati a far data del 26 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 210/2021 che introduce la nuova definizione di SSPC):

  • le nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione possono, quindi, essere realizzate solo se rientrano nella categoria delle reti elettriche o, se ricorrono le condizioni di rispetto della definizione di SSPC, nella categoria di SSPC;
  • le nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una unità di consumo e una o più unità di produzione del medesimo produttore anche terzo rispetto al cliente finale potranno rientrare nella casistica dei SSPC sempre che siano rispettate le condizioni di disponibilità.

Fonte: qualenergia.it
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Links

ARERA: Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
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ARERA: Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD)
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ENEA: Dipartimento unità per l’efficienza energetica
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GSE: Attuazione misure PNRR
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GSE: Autoconsumo
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MITE: Ministero della Transizione Ecologica

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ARERA: Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) Allegato A alla Delibera 727/2022

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