Transizione 5.0

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Il 21 febbraio il ministero dell’Industria e del Made in Italy ha pubblicato una versione aggiornata delle Faq.

Il documento vede nuovi dubbi risolti e diverse risposte cancellate o modificate rispetto al precedente aggiornamento del 2 novembre 2024, come conseguenza dei cambiamenti introdotti dalla legge di Bilancio 2025.

Si puntualizza l’eleggibilità dei beni ammortizzati/beni nuovi al beneficio credito d’imposta “base” disciplinata dalle modifiche arrivate con la legge di Bilancio: ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

Il bene nuovo, che va a sostituire il bene ammortizzato da almeno 24 mesi, ricordiamo, ha titolo di attivare il beneficio del credito d’imposta base (35%) a condizione che esso sia caratterizzato da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile.

Su eventuali modifiche al programma di investimento rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante, si specifica che non è possibile includere modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni o aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste, né si può fare un incremento della potenza degli impianti medesimi.

Se i costi ammissibili effettivamente sostenuti risultano differenti rispetto ai costi ammissibili preventivati, si spiega, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato se sono superiori, ma se sono inferiori sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, senza considerare gli impianti Fer. Solo se con i beni strumentali si ottiene il risparmio minimo previsto è possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili.

Si può realizzare un impianto di autoproduzione da rinnovabili con una producibilità massima attesa superiore a quella consentita in base al fabbisogno energetico della struttura produttiva. In tal caso, però, il credito d’imposta è comunque determinato in relazione alla sola quota di impianti necessari a soddisfare il fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Non è agevolabile l’investimento in un impianto per lo stoccaggio dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente. Gli storage accedono infatti a Transizione 5.0 solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo (e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh).

Ribadita anche l’ammissibilità del solare termico: la produzione di calore tramite un impianto di questo tipo può essere considerata assimilabile nell’ambito della “elettrificazione degli usi termici” o, più in generale, della decarbonizzazione dei consumi termici.

Gli impianti basati su tale tecnologia risultano pertanto ammissibili all’incentivo, a condizione che il calore prodotto sia interamente destinato al processo produttivo. Sono in corso di definizione i parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica di tale tipologia.

Le novità arrivate con la legge di bilancio, in primis la maggiorazione anche per moduli fotovoltaici più facili da reperire, dovrebbero far accelerare Transizione 5.0.

Il Mimit sta negoziando con Bruxelles un’estensione oltre il 31 dicembre 2025 per il completamento dei progetti, ma i tempi sono contingentati dato che, salvo novità, resterà la scadenza del 30 giugno 2026, comune a tutti i progetti Pnrr.

Tra queste novità la più interessante è la maggiorazione del credito per il fotovoltaico, che consente di avere un 10% in più anche per i moduli di tipo A cioè quelli con efficienza > 21,5% assemblati in Ue, anche con celle extracomunitarie.

Le novità della legge di Bilancio

La legge di bilancio 2025 ha ridisegnato la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 con le disposizioni contenute nei commi 427-429.

Le principali novità sono al comma 427 che modifica direttamente l’articolo 38 del Dl n. 19/2024 e, precisamente, quanto disposto:

  • al comma 2, ampliamento della platea dei beneficiari
  • al comma 5, incremento della percentuale per l’acquisto di impianti fotovoltaici
  • al comma 7 e 8 lettera b), cambiamento dell’aliquota del credito d’imposta Transizione 5.0 in relazione a solo due scaglioni di investimento ammissibili
  • al comma 9, intervento sulle regole per la determinazione del risparmio energetico di società di locazione operativa e nuove indicazioni, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi che semplificano, sotto il profilo procedurale, la disciplina per le pratiche legate alla sostituzione di macchinari e l’acquisto dei beni 4.0 con contratto Epc (Energy performance contract) con una ESCo
  • al comma 18, modifica del perimetro di cumulabilità con altre agevolazioni.

I nuovi beneficiari e le maggiorazioni per il FV

La prima novità apportata riguarda la platea dei beneficiari. Grazie a questo intervento il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. Si parla cioè delle ESCo certificate secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352.

Per l’acquisto di moduli fotovoltaici il legislatore ha disposto un incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2025 (anche per investimenti fatti dopo il 1 gennaio 2024) essa è:

  • al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti in Ue con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’articolo 12, comma1, lettera a) del Dl n.181/2023 (moduli di tipo A)
  • al 140% del costo per i moduli con celle, gli uni e le altre prodotti in Ue (moduli di tipo B)
  • al 150% per i moduli prodotti in Ue composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con un’efficienza di cella almeno pari al 24% (moduli di tipo C).

Cambia la misura dell’agevolazione

Dal 1° gennaio 2025 (anche per investimenti fatti dopo il 1 gennaio 2024), la misura del credito d’imposta riconosciuto è pari al:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Questo il quadro riepilogativo pubblicato dall’Agenzia delle entrate:

Le norme per calcolare il risparmio energetico

Un’altra novità inserita nella legge di bilancio 2025 riguarda le società di locazione operativa, per le quali il risparmio energetico conseguito potrà essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante o, in alternativa, del locatario.

E’ stata definita anche la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0. Nello specifico, con un’integrazione all’articolo 38 del Dl n.19/2024:

  • è definita (nuovo comma 9-bis) la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva (pari al 3%) ovvero dei processi (pari al 5%), per gli investimenti in beni di cui all’Allegato A della legge n. 232/2016, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio
  • il nuovo comma 9-ter prevede che la riduzione dei consumi energetici sia in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società ESCo in presenza di un contratto di Epc (Energy performance contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.

La cumulabilità

Con le modifiche introdotte, indicate al comma 427 lettera h), il credito d’imposta è cumulabile con:

  • il credito per investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica – Mezzogiorno), articoli 16 e 16-bis del Dl n.124/2023, e nella Zona Logistica Semplificata (Zls), articolo 13 del Dl n.60/2024
  • le ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno “non copra” le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Il riepilogo della misura

Transizione 5.0 è istituita dall’articolo 38 del Dl n.19/2024 e prevede l’introduzione di un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati alle aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici.

Le modalità attuative della disciplina sono state definite con il decreto interministeriale del 24 luglio 2024, mentre successivi provvedimenti hanno disposto l’apertura dello sportello telematico per la prenotazione del credito d’imposta e la presentazione delle relative comunicazioni. Si tratta, in particolare, del Decreto direttoriale 6 agosto 2024 e del Decreto direttoriale 11 settembre 2024.

beneficiari del credito d’imposta Transizione 5.0 sono tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

La spettanza del tax credit è subordinata, inoltre, al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’articolo 38, comma 3, del citato decreto elenca in modo esplicito i soggetti esclusi dal credito d’imposta.

Sono agevolabili gli investimenti:

  • in beni (materiali e immateriali) nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati “A” e “B” di cui alla Legge n.232/2016 effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.Tra i beni indicati nell’allegato “B” rientrano anche a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto-consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (energy dashboarding) b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura tramite i quali ne consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici:
    • della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%
    • dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Inoltre, nell’ambito dei progetti di innovazione sono agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
  • le spese per la formazione del personale previste dall’articolo31 par.3 Regolamento Ue n.651/2014 finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale-energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300mila euro.

L’ammontare del tax credit è correlato alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi ottenuta.

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Fonte: Qualenergia
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Links

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GSE: Transizione 5.0

GSE: Attuazione misure PNRR

MIMIT: Piano Transizione 5.0

MIMIT: Incentivi

ENEA: Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

ENEA: Dipartimento unità per l’efficienza energetica

MASE: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

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FAQ_Transizione_5.0_rev_21_02_2025_2

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024 , n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56

Decreto interministeriale del 24 luglio 2024

Decreto direttoriale 6 agosto 2024

Decreto direttoriale 11 settembre 2024

Allegato A – Legge n. 232-2016

Allegato B – Legge n. 232-2016

Circolare Operativa 16 agosto 2024 n. 25877

Legge n. 207-2024 (legge di Bilancio 2025)

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