Condizioni Generali di Contratto

Condizioni generali di contratto di SEASOLAR GMBH

Questo documento è valido e vincolante solo nella versione originale inglese

A partire dal: 1 Giugno 2018

Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le seguenti Condizioni generali di contratto regolano i rapporti contrattuali tra SEASOLAR GmbH (di seguito SEASOLAR) e appaltatori o persone, ossia persone fisiche o giuridiche, o società di persone costituite con le quali viene stipulato un rapporto commerciale e che agiscono in base ad uno attività professionale privata o indipendente (di seguito CLIENTE). Termini e condizioni alternativi sul lato CLIENTI non sono applicabili. Eccezioni sono possibili se SEASOLAR ha dato il proprio consenso scritto a ciò. Alla conclusione del contratto, il CLIENTE accetta automaticamente questi termini e condizioni.

Art. 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1. Le offerte da parte di SEASOLAR non sono vincolanti. I contratti diventano efficaci solo quando SEASOLAR ha emesso una conferma d’ordine o ha effettuato la consegna. Emendamenti, modifiche e accordi verbali richiedono anche una conferma scritta per avere effetti giuridici. Il CLIENTE non può annullare un ordine che è già stato confermato da SEASOLAR.
2. L’entità del debito contrattuale si basa esclusivamente sulla conferma dell’ordine da parte di SEASOLAR. Le specifiche relative alle qualità e alle caratteristiche di prestazione dei prodotti sono a scopo illustrativo e non sono vincolanti, a meno che non sia stato esplicitamente raggiunto un accordo diverso per iscritto. Allo stesso modo, dichiarazioni pubbliche, pubblicità o altre forme di pubblicità non costituiscono una descrizione contrattualmente vincolante della qualità delle merci. Il diritto a piccole deviazioni dalle specifiche relative a dimensioni, peso, composizione e qualità è riservato.
3. SEASOLAR si riserva inoltre il diritto di modifiche anche dopo la spedizione di una conferma d’ordine, nella misura in cui tali modifiche non siano in contrasto né con la conferma dell’ordine né con le specifiche del CLIENTE. Il CLIENTE accetterà ulteriori suggerimenti per modifiche o deviazioni da parte di SEASOLAR nella misura in cui ciò sia ragionevole per il CLIENTE.

Art. 3. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
1. Salvo diversa indicazione nella conferma d’ordine, i nostri prezzi si applicano “franco fabbrica” ed esclusivi dei costi di imballaggio e trasporto, che sono fatturati separatamente. I nostri prezzi non includono le tasse di vendita e i dazi doganali, che vengono fatturati separatamente nell’importo applicabile nel giorno in cui viene emessa la fattura.
2. Il CLIENTE è obbligato a pagare il 100% del prezzo concordato prima o al momento della consegna o a garantire il pagamento tramite un’obbligazione che è in linea con la prassi bancaria abituale, a meno che altri accordi siano stati stipulati per iscritto. Il pagamento del saldo è dovuto entro 8 (otto) giorni dall’emissione della fattura senza detrazione. In caso di inadempienza del CLIENTE in relazione al pagamento, SEASOLAR avrà diritto a richiedere una penale dell’1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo naturale, calcolato sull’importo dovuto più gli interessi di mora sull’importo legale. Se SEASOLAR è in grado di provare ulteriori danni causati da ritardi di pagamento del CLIENTE che eccedono l’importo sopra indicato, SEASOLAR avrà il diritto di richiedere tali danni aggiuntivi al CLIENTE.
3. Per quanto riguarda i contratti con un periodo di consegna concordato superiore a due mesi, SEASOLAR si riserva il diritto di aumentare i prezzi in base agli aumenti dei costi basati su accordi di lavoro o aumenti dei costi dei materiali. Tuttavia, tale aumento di prezzo non deve superare un massimo del 5% del prezzo concordato.
4. Se è stato concordato un pagamento a rate, il saldo completo deve essere saldato immediatamente, senza considerare la scadenza delle potenziali bozze, se il CLIENTE non rispetta il pagamento di una rata parzialmente o interamente.
5. Tutti gli ordini sono accettati a condizione che il CLIENTE sia in grado di pagare l’intero prezzo di acquisto. Se questa condizione non viene soddisfatta – che si presume quando vengono divulgate informazioni sfavorevoli sulla situazione finanziaria del CLIENTE o non vengono effettuati pagamenti a data di scadenza – SEASOLAR può esigere il pagamento immediato prima della consegna della merce, indipendentemente dalla data di pagamento concordata. Se si nota che la situazione finanziaria del CLIENTE si è deteriorata in modo significativo dalla conclusione del contratto o se il CLIENTE è in arretrato con il pagamento, SEASOLAR può recedere dal contratto e richiedere il pagamento immediato di tutti i debiti in essere, compresi quelli non ancora dovuti.
6. Se SEASOLAR si riserva il diritto di recedere dal contratto e può chiedere un risarcimento al CLIENTE, SEASOLAR può chiedere un risarcimento per le spese sostenute per l’ordine dato, in particolare per le spese di manodopera.
7. In caso di inadempienza del CLIENTE in relazione al pagamento, le spese per procedimenti arbitrali, le spese di riscossione e le spese di protesta sono interamente a carico del CLIENTE.

Art. 4. CONSEGNA
1. Le date e i termini di consegna sono concordati tra CLIENTE e SEASOLAR per iscritto e per ciascun contratto singolarmente. I periodi di consegna iniziano con la conclusione del contratto. Se le modifiche al contratto sono concordate successivamente per iscritto, una nuova data o periodo di consegna deve essere concordato allo stesso tempo, se necessario.
2. Al fine di poter rispettare i termini di consegna concordati, è necessario che SEASOLAR riceva tutti i documenti, i permessi e le autorizzazioni, i piani e gli altri materiali necessari forniti dal CLIENTE.
3. Il CLIENTE può richiedere il risarcimento dei danni derivanti da un ritardo nella consegna solo in caso di dolo o colpa grave da parte di SEASOLAR.
4. Le consegne che presentano difetti irrilevanti devono essere accettate dal CLIENTE.
5. Le consegne parziali sono consentite.

Art. 5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
1. Il rischio è trasferito al CLIENTE non appena la spedizione lascia SEASOLAR e / o, nel caso di spedizione diretta, la fabbrica del fornitore di SEASOLAR e / o è pronta per essere ritirata dal CLIENTE. Ciò vale anche nei casi in cui SEASOLAR paghi le spese di trasporto. Su richiesta e spese del CLIENTE, le consegne saranno assicurate contro i rischi di trasporto usuali.
2. Il CLIENTE è tenuto ad accettare i beni forniti da SEASOLAR entro cinque giorni naturali dalla data di consegna al più tardi: se nessun reclamo viene ricevuto da SEASOLAR entro il suddetto termine, la merce sarà considerata accettata.

Art. 6. RISERVA DI PROPRIETÀ
1. Tutte le merci consegnate resteranno di proprietà di SEASOLAR fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. SEASOLAR può richiedere la restituzione delle merci consegnate che sono soggette alla conservazione del titolo se il CLIENTE viola i termini del contratto, in particolare se il CLIENTE è in ritardo di pagamento. Se SEASOLAR riprende un oggetto acquistato, questo rappresenta un recesso dal contratto. SEASOLAR ha il diritto di vendere qualsiasi articolo acquistato che SEASOLAR ritira e accredita i proventi di tale vendita alle passività del CLIENTE al netto dei costi di vendita ragionevoli.
2. Il CLIENTE sarà tenuto a trattare con cura l’oggetto acquistato fino al trasferimento della proprietà. In particolare, il CLIENTE è tenuto a fornire un’assicurazione di valore sostitutiva sufficiente contro danni da incendio, danni causati dall’acqua e furto.
3. In caso di sequestro o di altri interventi da parte di terzi, il CLIENTE deve informare immediatamente SEASOLAR per iscritto a mezzo lettera raccomandata affinché SEASOLAR possa agire in giudizio. Se la terza parte non è in grado di compensare SEASOLAR per le spese giudiziarie e stragiudiziali di un’azione legale, il CLIENTE sarà ritenuto responsabile delle perdite subite da SEASOLAR.
4. Il CLIENTE ha il diritto di rivendere l’oggetto acquistato nel normale corso degli affari; Il CLIENTE, tuttavia, assegna a SEASOLAR qui e ora tutti i reclami relativi all’importo totale della fattura finale (IVA inclusa) della rivendicazione di SEASOLAR che spetta al CLIENTE dalla rivendita all’acquirente oa terzi indipendentemente dal fatto che l’articolo acquistato sia stato rivenduto. con o senza elaborazione aggiuntiva. Il CLIENTE rimane autorizzato a riscuotere il credito anche dopo che è stato assegnato a SEASOLAR. SEASOLAR si riserva il diritto di ritirare il credito per conto proprio. SEASOLAR si asterrà comunque dal riscuotere il credito fino a quando il CLIENTE soddisferà i propri obblighi di pagamento per le entrate da guadagno, non è in ritardo di pagamento e non presenterà richieste di concordato o di insolvenza o di sospensione del pagamento. Qualora ciò avvenga, SEASOLAR ha il diritto di esigere che il CLIENTE comunichi a SEASOLAR i crediti ceduti e i relativi debitori, fornire tutte le informazioni necessarie per la riscossione di tali crediti, rilasciare tutti i relativi documenti e comunicare ai debitori (terzi) l’incarico.
5. L’elaborazione o la trasformazione dell’articolo acquistato da parte del CLIENTE deve sempre essere effettuata per conto di SEASOLAR. Se l’articolo acquistato viene elaborato con oggetti che non appartengono a SEASOLAR, SEASOLAR acquisisce la comproprietà del nuovo prodotto in proporzione del valore dell’oggetto acquistato (importo fatturato più IVA) agli oggetti elaborati al momento dell’elaborazione . Per l’articolo prodotto come risultato di tale elaborazione, lo stesso vale per l’articolo acquistato consegnato che è soggetto a riserva di proprietà.
6. Se l’articolo acquistato è inseparabilmente combinato con altri oggetti che non appartengono a SEASOLAR, SEASOLAR acquisirà la comproprietà del nuovo prodotto in proporzione del valore dell’oggetto acquistato (importo fatturato più l’imposta sulle vendite) agli oggetti combinati a il tempo in cui gli oggetti sono stati combinati. Se la combinazione di oggetti è fatta in modo tale che l’articolo del CLIENTE è considerato come l’oggetto principale, si dovrà concordare che il CLIENTE assegnerà la comproprietà proporzionale a SEASOLAR. Il CLIENTE si riserva quindi la proprietà esclusiva o la comproprietà di SEASOLAR.

Art. 7. DIRITTO CONTRATTUALE DI PEGNO
1. Sulla base dei crediti derivanti dal rapporto contrattuale con il CLIENTE, SEASOLAR ha il diritto contrattuale di pegno sugli oggetti che entrano in suo possesso in conseguenza del rapporto contrattuale. Il diritto contrattuale di pegno può anche essere esercitato in relazione a crediti derivanti da lavori, consegne sostitutive e altri servizi prestati in un momento precedente, nella misura in cui essi rechino un legame con l’oggetto del contratto. Per quanto riguarda altre pretese nei confronti del CLIENTE, il diritto contrattuale di pegno è valido solo se tali pretese sono indiscusse o sono state determinate da un tribunale.

Art. 8. GARANZIA
1. Il CLIENTE è tenuto a ispezionare immediatamente la merce al ricevimento e, in caso di difetti, a notificare SEASOLAR per iscritto con raccomandata entro e non oltre i cinque giorni naturali successivi alla consegna.
2. In caso di mancata presentazione di tale reclamo da parte del CLIENTE, la merce si intende accettata.
3. Le richieste di garanzia sono limitate alla riparazione o alla sostituzione a discrezione di SEASOLAR.
4. Sono esclusi ulteriori reclami da parte del CLIENTE, in particolare a causa di danni secondari derivanti da difetti, a meno che non risultino dall’assenza di caratteristiche garantite.
5. SEASOLAR non fornisce alcuna garanzia sulle merci vendute perché SEASOLAR non fabbrica i suddetti articoli. Pertanto SEASOLAR non si assume alcun obbligo derivante dalla garanzia del produttore per tali beni. I fornitori e / o i produttori di beni venduti da SEASOLAR non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni di garanzia che riguardino SEASOLAR. Le richieste del CLIENTE per le garanzie del fornitore e / o del produttore devono quindi essere fatte direttamente ai fornitori e / o ai produttori delle stesse merci. Eventuali altri impegni di garanzia che SEASOLAR ha stipulato per iscritto restano inalterati.

Art. 9. ALTRA RESPONSABILITÀ
1. Le richieste di risarcimento danni da parte del CLIENTE, indipendentemente dai motivi legali, sono escluse. Questo non si applica nei casi in cui la responsabilità legale è obbligatoria. I danni per la violazione di obblighi contrattuali essenziali sono limitati ai danni prevedibili tipici di questo tipo di contratto, a meno che non siano il risultato di dolo o colpa grave.
2. Se il CLIENTE vende la merce consegnata in condizioni alterate o dopo averla collegata ad altri beni, il CLIENTE indennizza SEASOLAR da rivendicazioni di responsabilità di prodotti di terzi nella propria relazione interna nella misura in cui il CLIENTE è responsabile per la responsabilità di difetto.
3. Non sono ammesse modifiche alle merci e qualsiasi etichetta come il marchio del CLIENTE e / o il marchio di origine di terzi.

Art. 10. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Le esclusioni e i limiti di responsabilità stabiliti nelle presenti Condizioni generali di contratto non si applicano a:
1. Danni derivanti da una violazione della vita, del corpo o della salute sulla base di una violazione colposa del dovere da parte di SEASOLAR o di una violazione intenzionale o colposa del dovere da parte di un rappresentante legale di SEASOLAR;
2. Altri danni derivanti da una violazione grave del dovere da parte di SEASOLAR o una violazione intenzionale o gravemente negligente del dovere da parte di un rappresentante legale di SEASOLAR.

Art. 11. INFORMAZIONI AI SENSI DEL BDSG 2018 (Legge federale sulla protezione dei dati)
1. Il CLIENTE è informato del fatto che SEASOLAR salva i dati personali del CLIENTE elettronicamente per finalità di amministrazione contrattuale, fatturazione e valutazione statistica. Questo si riferisce a dati quali nome, indirizzo, coordinate bancarie e dati derivanti dall’esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni sulla nostra politica sulla privacy, consultare https://seasolargroup.com/contact/privacy-policy.

Art. 12. CLAUSOLA DI SEVERABILITÀ, LUOGO DI ESECUZIONE, GIURISDIZIONE, FORMA SCRITTA
1. Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di contratto (o parte di una disposizione) fosse ritenuta non valida o inapplicabile da parte di un tribunale o di un’autorità competente, tale disposizione o parte viene considerata, nella misura necessaria, come cancellata e la validità e l’applicabilità delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di contratto non sono pregiudicate.
2. Se qualsiasi disposizione invalida, inapplicabile o illegale delle presenti Condizioni Generali di contratto fosse valida, applicabile e legale se una parte di essa fosse cancellata, la disposizione si applicherà con la modifica minima necessaria per renderla legale, valida e applicabile.
3. Le presenti Condizioni Generali di contratto e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in connessione con esso o il suo oggetto o la sua formazione (comprese controversie o reclami non contrattuali) saranno regolate e interpretate in conformità con la legge dell’Inghilterra e del Galles.
4. Rispetto a qualsiasi disputa o differenza, controversia o reclamo di qualsiasi natura derivante da, in relazione a, o in connessione con queste Condizioni Generali di contratto, incluse quelle relative alla violazione, all’esistenza, all’interpretazione o alla validità delle presenti Condizioni Generali di contratto ( in seguito DISPUTA) SEASOLAR e il CLIENTE si adoperano in buona fede per risolvere tempestivamente e amichevolmente tale controversia tramite trattative.
5. Se SEASOLAR e CLIENTE non hanno risolto amichevolmente la Controversia tramite trattativa entro 30 giorni dalla notifica della Controversia da una delle parti all’altra, allora ciascuna delle parti può scegliere, mediante comunicazione scritta all’altra Parte (di seguito la RICHIESTA), di dirimere e risolvere definitivamente tale Controversia mediante arbitrato in conformità con le Regole di Arbitrato della Corte Internazionale di Arbitrato di Berlino, le quali Regole sono considerate come incorporate per riferimento in questa clausola. Il luogo dell’arbitrato sarà Berlino, Germania e la lingua dell’arbitrato sarà l’inglese. Ci sarà un arbitro la cui decisione in merito alla Controversia sarà definitiva e vincolante per le parti.
6. Nessuna variazione delle presenti Condizioni Generali di contratto o dei documenti a cui si fa riferimento sarà valida a meno che non sia scritta e firmata da SEASOLAR.

Art. 13. COMUNICAZIONI
1. Fatta salva la clausola 13.3, qualsiasi comunicazione o altra comunicazione richiesta in base alle presenti Condizioni generali di contratto deve essere in forma scritta e deve essere inviata per posta elettronica a ciascuna delle parti necessarie per ricevere la comunicazione o l’avviso.
2. Qualsiasi avviso o altra comunicazione si considera ricevuto debitamente, se inviato per posta elettronica, al momento della trasmissione.
3. Un avviso da dare ai sensi dell’articolo 12.5 delle presenti Condizioni generali di contratto (in relazione a violazione o risoluzione delle stesse) deve essere consegnato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno e si considera che sia stato debitamente ricevuto alla data e al momento dell’accettazione da ufficio postale. Solo per il CLIENTE italiano, un avviso da dare ai sensi dell’art. 12.5 delle presenti Condizioni generali di contratto (in relazione alla violazione o alla sua risoluzione) può essere consegnato a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e si considera che sia stato debitamente ricevuto al momento della trasmissione.
4. Le disposizioni della presente clausola non si applicano al servizio di alcun procedimento o di altri documenti in alcuna azione legale.

Art. 14 LINGUA
1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono redatte in lingua inglese. Se le presenti Condizioni Generali di Contratto sono tradotte in un’altra lingua, il testo in lingua inglese prevarrà in ogni caso.
2. Qualsiasi comunicazione fornita in base o in connessione con le presenti Condizioni Generali di Contratto deve essere in lingua inglese. Tutti gli altri documenti forniti in base o in connessione con le presenti Condizioni Generali di Contratto devono essere redatti in lingua inglese o accompagnati da una traduzione inglese certificata. Se tale documento è tradotto in un’altra lingua, prevarrà il testo in lingua inglese a meno che il documento non sia un documento costituzionale, statutario o altro documento ufficiale.

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SEASOLAR GMBH – General Terms of Business-en-Rv.02

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