Scambio sul posto

Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Lo Scambio sul Posto è erogato:
•al cliente finale presente all’interno di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC) che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (Scambio sul Posto per ASSPC);
•al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione anche non coincidenti che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (Scambio sul Posto altrove).

Ai fini dell’accesso allo Scambio sul Posto per ASSPC devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
•l’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
• la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31/12/2007 non è superiore a 20 kW;
• la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31/12/2014 non è superiore a 200 kW;
• la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non è superiore a 200 kW;
• la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell’ASSPC non è superiore a 500 kW.

I produtori che intendono aderire al servizio di Scambio sul Posto hanno due modalità per la presentazione della richiesta.

Il Modello Unico è un iter semplificato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di nuovi impianti fotovoltaici per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso allo Scambio sul Posto.

I produttori interessati dovranno quindi interfacciarsi unicamente con i gestori di rete per inoltrare il Modello Unico. Il GSE provvederà ad attivare la Convenzione e a comunicare all’utente il codice e il link per visualizzarla sul Portale SSP solo dopo aver ricevuto dai gestori di rete i dati presenti nel Modello Unico.

La Convenzione sarà attivata a partire dalla data di attivazione della connessione, così come comunicata dal gestore di rete. Il Modello Unico può essere utilizzato dai produttori di impianti fotovoltaici con le seguenti caratteristiche:
•realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
•aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
•aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
•per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso al regime dello Scambio sul Posto;
•realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dal D.lgs. n. 28/11;
•assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

I produttori che vogliono aderire allo Scambio sul Posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, un’apposita richiesta attraverso il Portale e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio.

Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile. Il Portale dovrà essere utilizzato dai produttori aderenti alla Convenzione anche per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa del servizio.

La Convenzione ha in generale scadenza il 31 Dicembre di ogni anno. Chi intende recedere anticipatamente dalla convenzione può farlo attraverso l’invio di una disdetta tramite il Portale informatico, almeno 60 giorni prima della data dalla quale si intende recedere.

Il GSE procede all’erogazione del contributo in conto scambio su base semestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio) come segue:
1. il contributo in conto scambio di acconto del primo semestre viene pubblicato entro il giorno 15 del mese di maggio di ciascun anno per le convenzioni che risultano attive al 31 marzo dell’anno “n” di competenza. L’erogazione viene effettuata entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell’anno “n”;
2. il contributo in conto scambio di acconto del secondo semestre viene pubblicato entro il giorno 15 del mese di ottobre di ciascun anno per le convenzioni che risultano attive al 30 settembre dell’anno “n” di competenza. L’erogazione viene effettuata entro il 15° giorno lavorativo del mese di novembre dell’anno “n”.

Le tempistiche di pubblicazione possono essere modificate dal GSE in ragione di eventuali variazioni alla normativa di riferimento o per esigenze tecnico-operative condivise con l’AEEGSI.

Il contributo in conto scambio di conguaglio viene pubblicato entro il giorno 15 del mese di Maggio dell’anno “n+1″, con riferimento dell’anno di competenza “n”. L’erogazione viene effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata nel sito del GSE all’indirizzo:
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto

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Servizio di Scambio sul Posto – DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO
 
Servizio di Scambio sul Posto – REGOLE TECNICHE (2016)

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