COMUNITA ENERGETICHE Regole operative

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Le Regole Operative pubblicate dal Gse e approvate dal Mase chiariscono i dubbi sugli impianti incentivabili e i beneficiari del PNRR nell’ambito delle configurazioni CACER.

Il 23 febbraio il Gse ha pubblicato le Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (decreto CACER) e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel di Arera (TIAD).

Configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso

Ai sensi del TIAD, le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:

A) autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (autoconsumatore a distanza);
B) gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (gruppo di autoconsumatori);
C) comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);

Il decreto CACER (Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile) consente l’accesso alla tariffa incentivante per le tipologie A, B, C, mentre accedono ai benefici del PNRR le sole tipologie B e C.

Sono inoltre previste le seguenti quattro configurazioni:

D) cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (cliente attivo a distanza);
E) gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (gruppo di clienti attivi);
F) comunità energetica dei cittadini (CEC);
G) autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Tariffa incentivante, contributo di valorizzazione e tariffa premio eccedentaria

La tariffa incentivante, riconosciuta dal Gse per 20 anni per gli impianti ammessi, è compresa tra 60 e 120 €/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia.
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Per gli impianti fotovoltaici è prevista un’ulteriore maggiorazione di 4 €/MWh per le regioni del Centro Italia e di 10 €/MWh per quelle del Nord.

Il contributo di valorizzazione definito dall’Arera è determinato ogni anno e vale circa 8 €/MWh.

Sono stati confermati anche i valori soglia dell’energia oggetto di incentivazione: 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio e 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale.

La tariffa premio eccedentaria dovrà essere destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Su questo punto si prevede la formulazione di qualche ulteriore richiesta di chiarimento.

Requisiti per l’accesso alla tariffa incentivante

Per accedere alla tariffa incentivante, gli impianti inseriti nelle configurazioni:

  • devono essere alimentati da fonti rinnovabili
  • devono essere di nuova realizzazione o di potenziamento di impianti esistenti
  • devono avere potenza massima di 1 MW
  • devono essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021)
  • i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione devono ricadere sotto la stessa cabina primaria; per le isole non interconnesse, l’area della cabina primaria coincide con il territorio dell’isola.

È chiarito che per le configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, gli impianti non devono essere entrati in esercizio prima della costituzione della CER.

Inoltre, qualora gli impianti fossero entrati in esercizio tra il 16 dicembre 2021 e il 23 gennaio 2024, ovvero prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER, dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.

Si precisa inoltre che

  • le infrastrutture di ricarica e sistemi di accumulo partecipano alla determinazione dell’energia condivisa
  • all’interno delle configurazioni possono essere presenti impianti di proprietà di diversi produttori, anche non appartenenti alla configurazione
  • un impianto di potenza superiore al MW non accede alla tariffa incentivante ma è riconosciuto il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, ossia la restituzione degli oneri di rete
  • le configurazioni possono prevedere anche impianti esistenti, cioè entrati in esercizio prima del 15 dicembre 2021 (esclusi quelli inseriti nelle configurazioni ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162). L’energia elettrica immessa da tali impianti contribuisce al computo dell’energia autoconsumata ai fini del riconoscimento del contributo di valorizzazione ma non dell’incentivo. Per le CER, invece, l’energia immessa rileva anche ai fini del calcolo dell’energia condivisa, e quindi dell’incentivo, ma la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva della configurazione.

Cumulabilità della tariffa incentivante

La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER, o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40% a fronte di una decurtazione del 50%.

Tale fattore di riduzione, però, non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

La tariffa incentivante è inoltre cumulabile senza decurtazione con:

  • i contributi erogati a copertura dei costi sostenuti per studi di pre-fattibilità
  • le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi
  • altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato

La tariffa incentivante non è cumulabile con:

  • altre forme di incentivo in conto esercizio
  • superbonus
  • contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
  • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

Contributi in conto capitale (Misura PNRR)

Accedono al contributo le sole configurazioni B e C (Gruppi di autoconsumatori e CER), per gli impianti che, una volta realizzati, saranno inseriti nella rispettiva configurazione.

Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR, le CER e i Gruppi di autoconsumatori dovranno essere già stati costituiti nel rispetto dei requisiti richiesti.

Oltre al rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso alla tariffa incentivante, per accedere al contributo in conto capitale gli impianti dovranno:

  • essere ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
  • entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

Il soggetto beneficiario può richiedere l’accesso ai contributi anche per più di un impianto presentando distinte richieste di accesso per ciascuno degli impianti o potenziamenti di impianto.

Il soggetto beneficiario/soggetto attuatore esterno del contributo deve essere il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario, soggetto dotato di autonomia patrimoniale, che potrà essere:

  • nel caso di CER, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER avente i requisiti richiesti per i soci/membri della CER
  • nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori aventi i requisiti richiesti per i suoi membri.

In entrambi i casi, va ricordato che sono escluse da entrambe le configurazioni:

  • le PMI con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00
  • gli utenti finali titolari di impianto con Scambio sul Posto.

Sono invece escluse dalle CER le grandi imprese.

Riepilogando, quindi, potremmo dire che, nel caso di CER, il soggetto beneficiario non potrà essere una persona fisica o società di persone, né una associazione non riconosciuta, non essendo questi soggetti dotati di autonomia patrimoniale perfetta. Potrà essere invece un Ente locale o Ente territoriale.

Anche in questo caso, le Regole operative in qualche modo modificano il decreto CACER “decretando” che il beneficiario potrà essere un cliente finale e/o produttore della configurazione, circostanza che pareva essere stata esclusa dal decreto CACER fin dalle prime bozze. Forse, anche qui, sarà utile qualche chiarimento ulteriore.

Le spese ammissibili al contributo del 40% riguardano gli impianti nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Invece, le spese relative a studi di prefattibilità, progettazione, direzione lavori, ecc., potranno essere finanziate in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso al finanziamento.

Dopo aver illustrato i criteri generali che regolano l’accesso agli incentivi e al contributo in conto capitale del PNRR, analizziamo i requisiti delle configurazioni (referente, soci, statuti, impianti, proprietà e loro ubicazione) che accedono alla tariffa incentivante e al contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (contributo ARERA).

Il ruolo del referente

Il Referente è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il Gse per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Nelle Cer, il ruolo di Referente può essere svolto:

  • dalla Cer, nella persona del suo legale rappresentante
  • da un produttore o da un cliente finale membro della Cer .

Nei Gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente, il ruolo di referente può esser svolto da:

  • uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
  • l’amministratore di condominio, se presente, o il legale rappresentante del condominio, individuato come Referente tramite il verbale di assemblea condominiale;
  • il rappresentante legale dell’edificio;
  • in ambito commerciale o industriale, il ruolo del referente può essere ricoperto da soggetti appositamente costituiti per la gestione degli spazi e dei servizi comuni (consorzi).

Nelle configurazioni di Autoconsumatori individuali a distanza, il ruolo di referente può essere svolto dall’autoconsumatore stesso.

Per tutte le configurazioni, se il Referente è esterno alla configurazione, deve essere delegato da:

  • il legale rappresentante (per le Cer);
  • tutti i soggetti facenti parte della configurazione (per i Gruppi di autoconsumo collettivo)
  • l’autoconsumatore individuale a distanza;

Costoro conferiscono al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Infine, il Referente può essere un produttore terzo esterno alla configurazione, ma il cui impianto rileva ai fini della configurazione e che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Produttori e clienti finali non appartenenti alla Cer, al gruppo di autoconsumo e autoconsumatore a distanza

Produttori che non appartengono alla Cer, al gruppo di autoconsumo collettivo e alla configurazione di autoconsumatore a distanza devono conferire mandato al referente affinchè anche l’energia prodotta dai loro impianti rilevi ai fini della condivisione.

Poichè sono esterni alle configurazioni, tali produttori possono avere codici ATECO prevalenti 35.11.00 e 35.14.00.

Nel caso dei gruppi di autoconsumo collettivo, anche il cliente finale che ha punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce il gruppo di autoconsumatori ma che non ha sottoscritto il contratto, può rilasciare una liberatoria al Gse, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura dell’energia elettrica prelevata dai suoi punti di connessione perché sia considerata nel computo dell’energia elettrica autoconsumata e incentivata.

Di seguito le caratteristiche principali di ognuna delle tre configurazioni prese in esame.

A. Comunità energetiche rinnovabili (Cer): soci e impianti

La Cer deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali (utenze di consumo) e/o produttori (unità di produzione).

Deve essere proprietaria o avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione attraverso un accordo sottoscritto dal quale si evinca che il produttore esercisce l’impianto come concordato e secondo le finalità della Cer.

La disponibilità dell’impianto consente la erogazione dei benefici economici connessi con la condivisione dell’energia mentre la valorizzazione dell’energia immessa in rete rimane in carico al produttore.

Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

Atto costitutivo/Statuto della Cer

Questi gli elementi essenziali:

  • Indicare l’oggetto sociale prevalente della comunità, che deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
  • i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Questi soggetti devono essere situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Cer;
  • la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria;
  • la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale e quello di uscire dalla configurazione;
  • è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
  • l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Possono appartenere alla Cer, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/e configurazione/i per cui viene richiesto l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

B. Gruppi di Autoconsumatori che agiscono collettivamente

Nel Gruppo devono esserci almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, avendo sottoscritto un contratto di diritto privato e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione.

Soci e impianti

I soci devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:

  • essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
  • devono aver sottoscritto un contratto di diritto privato.

Tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio.

Il contratto di diritto privato deve:

  • prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  • individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gse;
  • consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione;
  • prevedere che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentaria sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali.

Nel caso di condomìni, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al suddetto gruppo.

Il perfezionamento dell’accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.

Ubicazione dei punti di prelievo e immissione

I punti di connessione dei clienti finali di un gruppo di autoconsumatori devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio. Gli impianti di produzione, invece, possono trovarsi anche presso altri siti purchè nella piena disponibilità di uno o più autoconsumatori. Per area afferente all’edificio o condominio si intende l’area occupata dall’edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.

Si parla di edificio anzichè di condominio nel caso in cui, pur trattandosi di diverse unità immobiliari queste abbiano un unico proprietario. Per condominio si intende invece un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà di almeno due soggetti diversi tra loro che sono anche comproprietari delle parti comuni.

I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”.

Allo stesso modo, nel caso di edifici che costituiscono dei centri commerciali si applicano le norme sul condominio a meno che esistano clausole contrattuali che disciplinano la gestione degli spazi comuni alle singole unità immobiliari.

C. Autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione

Deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un’utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

Unicità del cliente finale e ubicazione degli impianti di produzione

La configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione deve prevedere la presenza di un solo cliente finale. Gli impianti di produzione potranno essere anche situati in edifici o aree diverse da quelli in cui opera, purchè nella sua piena disponibilità.

Fonte: Qualenergia

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Autoconsumo

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GSE: Mappa interattiva delle cabine primarie

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GSE: ALLEGATO 1 Regole Operative CACER

Decreto CER: D.M. 414 del 7/12/2023

ARERA: Delibera 727-2022-R-EEL del 27 dicembre 2022

TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) Allegato A Delibera ARERA 727-2022-R-EEL

ARERA: Determina 10/12/2020 – DMEA/EFR/6/2020

ARERA: Delibera 581-2020-R-eel

ARERA: Delibera 318-2020-R-eel

ARERA: Delibera 318-2020-R-eel-All.A

GSE: Regole Tecniche per accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione energia elettrica condivisa – Aprile 2022

GSE: Guida Applicazione Sistemi di Produzione e Consumo

GSE: Guida all’autoconsumo per Gruppi di auto-consumatori e Comunità di energia rinnovabile

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 210

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