Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) sono sistemi elettrici connessi alla rete pubblica, caratterizzati dalla presenza di almeno un impianto di produzione di energia elettrica e un’unità di consumo (costituita da una o più unità immobiliari) direttamente collegati tra loro, nell’ambito dei quali il trasporto di energia elettrica non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.
Questo grazie alla presenza di un solo cliente finale e di un solo produttore, nel caso rappresentati da gruppi societari o da cooperative o consorzi o storici. Gli SSPC si suddividono in due gruppi: i Consorzi e Cooperative storici dotati di rete propria e gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC).
Gli ASSPC, a loro volta, si suddividono nelle seguenti categorie:
•SSP-A, -B: sistemi in regime di Scambio sul Posto di tipo A o B;
•SEU: Sistemi Efficienti di Utenza;
•SEESEU-A, -B, -C e -D: Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A, B, C o D;
•ASAP: Altri Sistemi di Auto Produzione;
•ASE: Altri Sistemi Esistenti.
Appartengono alla categoria SSP-A i sistemi in regime di Scambio sul Posto caratterizzati dalla presenza di soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW. I sistemi in regime di Scambio sul Posto non rientranti nella categoria di SSP-A sono invece classificati come SSP-B.
Nella categoria dei SEU ricadono i sistemi:
•realizzati all’interno di un’area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
•in cui gli impianti di produzione di energia elettrica sono alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale;
•aventi un’unica unità di consumo.
Perché un impianto termoelettrico non alimentato a fonte rinnovabile sia considerato, secondo la definizione presente nel TISSPC, in assetto cogenerativo ad alto rendimento per l’anno “n” è necessario che almeno un’unità dell’impianto abbia ricevuto il riconoscimento CAR per l’anno “n-1″ e che l’energia cogenerata (ECHP) risulti, per l’anno “n-1″, maggiore del 50% della produzione totale lorda di energia elettrica dell’impianto.
L’unità di consumo, invece, coincide con la singola unità immobiliare nella quale avviene il consumo dell’energia o con l’insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze se insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue.
L’unità di consumo può anche essere costituita da più unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione però che tali unità siano localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo, nella piena disponibilità della medesima persona giuridica e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
Nella categoria dei SEESEU-A, B e C ricadono i Sistemi costituiti da realizzazioni che soddisfino tutti i requisiti di cui ai seguenti punti I e II e almeno uno dei requisiti di cui ai punti III, IV, V e VI:
I. Sistemi per i quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che li caratterizzano è stato avviato prima del 4 luglio 2008;
II. Sistemi esistenti al 1/01/2014, ovvero sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione o sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
III. Sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU:
IV. Sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno del sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all’1/01/2014 o successiva, alla data di entrata in esercizio del sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 06/05/2010 e l’1/01/2014, erano sottoposti al regime di amministrazione straordinaria anche solo a una parte del suddetto periodo, l’unicità del soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e dell’unità di consumo di energia elettrica deve essere verificata alla data dell’1/01/2016;
V. Sistemi già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento caratterizzati, alla stessa data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario;
VI. Sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite da soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario. L’appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo societario deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge 221/15 o, se successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema.
Nello specifico, nella categoria SEESEU-A ricadono i sistemi che possiedono i requisiti di cui ai punti I, II e IV oppure I, II e VI, nella categoria SEESEU-B i sistemi che possiedono i requisiti di cui ai punti I, II e III e nella categoria SEESEU-C i sistemi che possiedono i requisiti di cui ai punti I, II e V.
Appartengono alla categoria dei SEESEU-D i sistemi inizialmente identificati come Reti Interne di Utenza (RIU), caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti allo stesso gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti allo stesso gruppo societario.
Nella categoria degli ASAP ricadono invece sistemi in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.
Infine, appartengono alla categoria degli ASE i sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni già definite, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, a una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti allo stesso gruppo societario.
Con la Delibera 276/2017/R/eel del 20/04/2017 emanata in applicazione del Decreto legge “Milleproroghe”, è stato attribuito al GSE il compito di identificare gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) che comprendono i sistemi SSP-A, SSP-B, SEU, SEESEU, ASE e ASAP, classificandoli nella categoria di appartenenza dopo la verifica di conformità alla normativa e alla regolazione di riferimento.
Prima dell’entrata in vigore della Delibera il GSE aveva il ruolo di qualificare i soli sistemi di tipo SEU e SEESEU.
Per effetto del decreto “Milleproroghe” l’energia elettrica prodotta e consumata all’interno di un sistema elettrico (energia autoconsumata) è esente dal pagamento degli oneri di sistema, a eccezione della componente tariffaria MCT che continuerà a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2016.
La classificazione di un sistema nelle categorie SEU, SEESEU-A, SEESEU-B e SEESEU-D comporta l’esenzione anche dalla componente tariffaria MCT.
L’appartenenza di un sistema elettrico a una delle categorie dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo consente di beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle tariffe di dispacciamento sull’energia autoconsumata (diversamente da quanto avviene per i sistemi elettrici complessi, reti private o Sistemi di Distribuzione Chiusi).
Il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) prevede che i sistemi elettrici che non siano riconducibili a una delle categorie degli SSPC (e che non appartengano alle reti private) non possono rimanere connessi alla rete pubblica. Nel caso in cui il GSE, nell’ambito dell’attività istruttoria di sua competenza, rilevi per un sistema il mancato possesso dei requisiti previsti per gli SSPC – a esempio a causa delle presenza di clienti finali non facenti parte di un medesimo gruppo societario né indirettamente connessi alla rete pubblica (clienti nascosti) – il Soggetto Referente del sistema può comunque mettere in atto delle azioni finalizzate a ricondurre il sistema a una delle configurazioni consentite dalla regolazione (quali a esempio la connessione alla rete pubblica dei “clienti nascosti”).
Se questo non avviene il GSE segnala al Gestore di Rete e all’Autorità il sistema per i seguiti di competenza.
La Delibera prevede che i clienti finali “nascosti” che si autodichiarano entro il 28 febbraio 2018 siano tenuti a corrispondere la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione. Per i clienti finali “nascosti” che vengono individuati oltre il 28 febbraio 2018 è prevista una maggiorazione del 30% rispetto al corrispettivo dovuto.
La Delibera prevede che, per i sistemi che hanno già presentato una richiesta di qualifica di SEU o SEESEU il GSE verifica quale sia la categoria di appartenenza del sistema tra quelle previste dal TISSPC, in accordo con le Regole applicative pubblicate dal GSE.
Per tutti gli altri ASSPC già in esercizio al 30/04/2017 invece il GSE definirà le modalità per l’identificazione e la classificazione, tramite un’apposita procedura proposta autonomamente dal GSE e approvata dell’Autorità, rendendole note sul proprio sito istituzionale (per i soli sistemi in Scambio sul Posto è già previsto che il GSE rilasci automaticamente la qualifica di SSP-A o SSP-B).
Per i sistemi entrati in esercizio a partire dall’1/05/2017 e per le modifiche e adeguamenti dei sistemi, non è invece necessario presentare al GSE una richiesta di classificazione e identificazione del sistema in quanto questa attività viene svolta dai Gestori di Rete nell’ambito del normale iter di connessione secondo quanto previsto dal TISSPC. Pertanto, a decorrere dall’1/05/2017 sono state sospese le funzionalità del portale per l’invio delle richieste di qualifica SEU o SEESEU o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi che avevano già ottenuto la qualifica.
La Delibera ha inoltre esteso il ruolo del GSE alle attività svolte per conto dell’Autorità, prevedendo che quest’ultima si avvalga del GSE per la definizione dei perimetri dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (RIU e ASDC) e per le verifiche e i controlli sugli ASSPC con il fine di verificare l’assenza all’interno di tali sistemi di “clienti nascosti”.
La deliberazione 276/2017/R/eel del 20/04/2017 emanata dall’Autorità, prevede che il GSE effettui il censimento dei sistemi semplici di produzione e consumo in esercizio al 30 aprile 2017 che non hanno mai presentato al GSE una richiesta di qualifica.
A tal fine il GSE ha predisposto un’apposita procedura, proposta e approvata dall’Autorità.
La procedura prevede una prima fase di raccolta dati e informazioni a partire da quelli già in possesso del GSE oltre a quelli forniti dall’Acquirente Unico, dai Gestori di Rete (GdR) e da Terna in relazione agli impianti e punti di connessione al sistema elettrico, al fine di identificare i sistemi che non hanno mai presentato una richiesta di qualifica al GSE, e una successiva fase di classificazione di tali sistemi nella categoria di appartenenza (SEU, SEESEU, ASAP o ASE).
La classificazione avviene:
1. Sulla base dei soli dati acquisiti dal GSE (classificazione “automatica”), per i Sistemi connessi in BT e per i Sistemi connessi in MT e AT di potenza complessiva fino a 20 kW, caratterizzati da un solo produttore e da un solo cliente finale (anche coincidenti) e rientranti in una delle categorie di seguito indicate:
•sistemi già inseriti dai GdR sul sistema GAUDÌ sulla base delle autodichiarazioni rilasciate in fase di richiesta di connessione. Per tali Sistemi è prevista la conferma della categoria con la quale sono stati pre-classificati dai GdR;
•sistemi al cui interno sono presenti unicamente impianti alimentati a fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento. A tali Sistemi è prevista l’attribuzione della categoria SEU;
•sistemi connessi alla rete pubblica prima dell’entrata in vigore della delibera 578/2013/R/eel dell’Autorità, al cui interno sono presenti impianti non alimentati a fonti rinnovabili e non di cogenerazione ad alto rendimento. A tali sistemi è prevista l’attribuzione della categoria ASE;
2. Sulla base di ulteriori dati e documenti che dovranno essere inviati al GSE dai produttori e clienti finali (classificazione tramite “istruttoria”), per tutti gli altri sistemi.
A valle della raccolta dei dati e delle informazioni il GSE ha provveduto a censire circa 105.400 nuovi sistemi connessi in bassa tensione ovvero in media e alta tensione con potenza fino a 20 kW, per i quali verranno inviati a Terna i relativi flussi informativi contenenti i principali dati anagrafici.
Al contempo, così come previsto dalla procedura, il GSE ha inviato, ai produttori e ai clienti finali dei sistemi in media e alta tensione con potenza superiore ai 20 kW, una comunicazione contenente le istruzioni per la trasmissione di una richiesta di riconoscimento del sistema quale sistema semplice di produzione e consumo, ai fini della classificazione di tali sistemi tramite istruttoria.
La richiesta di riconoscimento permette al GSE di valutare la conformità del sistema in oggetto alla normativa e regolazione di riferimento e più in particolare di verificare l’assenza di altri clienti finali, oltre al titolare del punto connessione, impropriamente connessi al sistema (c.d. “clienti nascosti”).
I produttori e clienti finali di tali sistemi possono inviare le richieste di riconoscimento esclusivamente per via telematica tramite l’apposito portale informatico “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC”, disponibile nell’Area Clienti GSE.
A tal fine il GSE ha aggiornato e pubblicato le Regole Applicative per il riconoscimento di Sistema Semplice di Produzione e Consumo e la guida all’utilizzo dell’applicazione web “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC”.
Downloads
Regole Applicative per il riconoscimento di SSPC
Delibera 276_2017_R eel
Regole applicative SEU/SEESEU regime (sistemi in esercizio dopo il 31/12/2014)
Allegato A Delibera 578_13_R eel aggiornato – TISSPC