SUPERBONUS – Isolamento terrazza privata

SUPERBONUS - Isolamento terrazza privata

SUPERBONUS – Isolamento terrazza privata. Seasolar offre un servizio completo di consulenza sulle agevolazioni fiscali e gli incentivi alle imprese per investimenti in beni strumentali compresi gli impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, per la riqualificazione funzionale, energetica ed estetica degli edifici attraverso lo smaltimento dell’amianto, la realizzazione di nuove coperture coibentate, facciate e interventi di efficienza energetica.

Il Superbonus può essere usato anche da chi possiede una terrazza privata in condominio, anche se l’assemblea non ha deliberato lavori sull’intero edificio.

Si può ad esempio coibentare il lastrico solare, intervento trainante, acquisendo così il diritto alla detrazione del 110% anche per altri lavori trainati, come installare un impianto fotovoltaico.

In questo caso il limite massimo di spesa agevolabile va riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono e chi si fa carico delle spese può fruire del Superbonus per l’intera somma pagata, anche se più alta della sua quota condominiale.

Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in una risposta a un contribuente, il proprietario di un appartamento all’ultimo piano di un condominio e della relativa terrazza, che funge da lastrico solare del condominio stesso, che intende appunto realizzare un intervento di isolamento termico della terrazza e installarvi un impianto fotovoltaico.

Volendo usufruire delle detrazioni maggiorate del 110%, il contribuente si chiede a quanto ammonterebbe il limite di spesa ammissibile all’agevolazione in un caso come il suo, dove l’intervento di isolamento termico deve essere eseguito su una parte di un edificio (il lastrico solare) che è di sua proprietà, ma a servizio di tutto il condominio.

Tra le spese ammissibili al Superbonus, ricordano alle Entrate nella risposta, rientrano anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che:

  • il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;
  • che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente
  • e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

La verifica della sussistenza di questi requisiti necessari andrà effettuata con riferimento all’intero edificio.

Quanto al massimale di spesa, si premette, il decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha posto un tetto per per questi interventi di 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se queste sono tra due e otto e di 30mila per unità nel caso di più di otto unità immobiliari.

Considerando che il condominio in questione è composto da 10 unità immobiliari, il contribuente può detrarre un limite massimo di spesa di 380mila euro, calcolato moltiplicando 40mila euro per le prime 8 unità immobiliari (320mila euro) e 30mila euro per le restanti 2 (60mila euro), si legge nella risposta.

Dal momento che il contribuente intende sostenere l’intera spesa per l’intervento in questione potrà fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale ma comunque entro il limite massimo di 380.000 euro, calcolato come abbiamo visto.

La premessa per questo è che l’assemblea del condominio autorizzi l’esecuzione dei lavori sul lastrico solare e deliberi all’unanimità che le relative spese saranno interamente a carico del singolo che paga.

Per quanto riguarda, inoltre, l’intestazione dei documenti di spesa, infine, si fa presente che per gli interventi effettuati sul lastrico solare, al pari di ogni altro intervento realizzato sulle parti comuni di un edificio in condominio, dovranno essere intestati al condominio sia i documenti di spesa sia i relativi bonifici.

Diversamente, per quanto concerne le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico, i documenti di spesa nonché i bonifici, al pari di ogni altro intervento realizzato sulla singola unità immobiliare, devono essere intestate al soggetto che sostiene le relative spese.

Fonte: qualenergia.it SUPERBONUS – Isolamento terrazza privata

Links

Agenzia delle Entrate – Superbonus 110%
 
MISE – Superbonus 110% – Decreti attuativi
 
MIT: Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati
 
ENEA – DIPARTIMENTO UNITÀ PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Downloads

MEF – FAQ SUPERBONUS – Agg.05.11.20
 
ENEA FAQ SUPERBONUS – OTTOBRE 2020
 
Agenzia delle Entrate: Circolare n. 24 del 8 agosto 2020
 
Agenzia delle Entrate: Provv. artt. 119-121 DL Rilancio 08.08.2020
 
Agenzia delle Entrate: Guida_Superbonus 110%
 
MISE: Decreto Asseverazioni
 
MISE: Decreto Requisiti
 
Legge 17 luglio 2020 N.77

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